Sentenza del 28/10/2020 n. 5025 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello proposto dall'Agenzia è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata alla luce della decisione della Suprema Corte e del mancato riproporre specifico motivo da parte della contribuente: è stata quindi confermata la sussistenza della pretesa impositiva contenuta negli avvisi di accertamento. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva impugnato l'accoglimento, da parte della CTP, dei ricorsi della associazione avverso avvisi di accertamento IRES e IVA (anni 2004-2006) derivanti da verifiche della G.d.F. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ma la Cassazione, con ordinanza n. 4348/2019, aveva annullato la sentenza rinviando per la valutazione del motivo preliminare relativo all'applicabilità del 'raddoppio dei termini' decadenziali per fatti con rilievo penale. In seguito alla rimessione, l'associazione ha riassunto il giudizio e ha tentato di riproporre difese non esaminate nelle prime cure; tuttavia non ha specificamente riproposto in sede di gravame le doglianze di primo grado, limitandosi a un generico rinvio. Il collegio ha ritenuto tali censure implicitamente rinunciate ai sensi dell'art. 56 cod. trib., impedendo l'esame nel merito.
Norme richiamate
art. 56, codice del processo tributario
I motivi non riproposti specificamente in appello si considerano implicitamente rinunciati; il generico rinvio alle conclusioni di primo grado non è idoneo a conservare le censure per il giudizio di gravame.
Ordinanza Cass. n. 4348/2019
La Suprema Corte ha annullato la precedente sentenza della CTR in relazione al profilo preliminare circa l'applicabilità del 'raddoppio dei termini' per fatti con rilievo penale e ha rimesso la causa per nuovo esame delle questioni residuali.
Cass. n. 24267/2015 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui il mero e generico rinvio alle conclusioni di primo grado non è sufficiente a far proseguire in sede di gravame censure non espressamente riproposte; occorre specificità nella ricostruzione dei motivi d'appello.
Massime di principio
- Se, dopo un annullamento in Cassazione per profilo preliminare, la causa torna in sede di rinvio occorre riproporre espressamente e con specificità tutte le doglianze che si intendono veder riesaminate: il generico rinvio ai ricorsi di primo grado non preserva i motivi.
- La mancata riproposizione specifica delle censure in sede di gravame determina la loro implicità rinuncia ai sensi dell'art. 56 c.p.t. e impedisce il riesame del merito, favorendo l'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria.
- Per il contribuente è fondamentale curare la fase di riassunzione/ripresa del giudizio dopo rimessione: depositare memoria dettagliata e integrare espressamente ogni motivo non esaminato nei precedenti gradi per non perdere la possibilità di difesa.
- L'Amministrazione può vedere confermata la pretesa quando il contribuente non adempie all'onere processuale di riassumere con precisione le proprie tesi dopo la rimessione; viceversa, questioni processuali assorbenti decise favorevolmente al contribuente possono aver impedito in precedenza il giudizio sul merito.
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