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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale rifiuto di rilascio di altro permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rifiuto di rilascio di altro titolo, adottati a seguito dell’arresto, della misura cautelare e della condanna non irrevocabile alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, violazione dell’art. 6 CEDU ed eccesso di potere, sostenendo che la condanna non definitiva e la precedente misura cautelare non fossero sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale, che non vi fosse prova del sostentamento tramite espedienti e che l’amministrazione non avesse svolto una valutazione specifica sulla sua meritevolezza. Ha inoltre invocato l’assenza di pericolosità sociale, il carattere isolato della condotta, la lunga permanenza in Italia dal 2009, l’esistenza di rapporti familiari, il reinserimento in un’attività lavorativa lecita a tempo indeterminato e l’interesse a permanere in Italia per affrontare i successivi gradi del giudizio penale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la valutazione amministrativa di pericolosità sociale. Il fatto di reato contestato, l’applicazione della misura cautelare e la successiva condanna, benché non irrevocabile, sono stati considerati indici coerenti di pericolosità e di allarme sociale idonei a giustificare la prevalenza dell’interesse dello Stato all’ordine e alla sicurezza pubblica rispetto all’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale. Il giudice ha escluso che il provvedimento contenesse automatismi tra condanna e pericolosità sociale: la valutazione era stata ritenuta contestualizzata e sorretta da motivazione logica. Ha inoltre precisato che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa non può sostituire la valutazione della pubblica amministrazione e resta circoscritto alla verifica di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Gli interessi personali del ricorrente, rappresentati dal lavoro e dai rapporti familiari, sono stati ritenuti recessivi rispetto alla tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica, dell’integrità e della moralità sociale. È stata confermata anche la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta infondatezza delle pretese, mentre le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’assenza di difese scritte dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La valutazione della pericolosità sociale e il bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla permanenza e l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza possono fondare il diniego o la revoca del titolo di soggiorno.

  • artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    I reati contestati, unitamente alla misura cautelare e alla condanna non definitiva, costituiscono indici valutabili di pericolosità sociale.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002

    le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate

    La manifesta infondatezza delle pretese giustifica la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria.

Massime di principio

  • Nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero, il fatto-reato contestato, l’applicazione di una misura cautelare e una condanna non ancora irrevocabile possono costituire, valutati complessivamente e senza automatismi, indici idonei a giustificare la revoca o il diniego del titolo di soggiorno.
  • La mancata definitività della condanna penale non impedisce all’amministrazione di valorizzarla, insieme agli altri elementi disponibili, nell’esercizio della valutazione amministrativa di pericolosità sociale; tale valutazione non coincide con l’accertamento penale definitivo della responsabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia di ordine e sicurezza pubblica non può tradursi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma è limitato alla verifica di illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla conservazione del titolo di soggiorno, ai rapporti familiari e all’attività lavorativa, e l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza pubblica, quest’ultimo può prevalere quando la pericolosità sociale risulti adeguatamente motivata sulla base di gravi condotte criminali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potereDifetto di motivazione

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