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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27574/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha qualificato la sentenza d'appello come "doppia conforme" rispetto al primo grado, analizzato il compendio indiziario (originali non a bordo, originali successivamente recapitati, copie identiche agli originali) e concluso che non è stata dimostrata la contraffazione dei dati identificativi. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Stefania Pattarello con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.: si censura che la corte territoriale abbia ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato nonostante la targa di prova e l'autorizzazione fossero soltanto riproduzioni degli originali, i quali erano in possesso dell'imputato ma detenuti altrove e poi prodotti immediatamente al controllo; dunque mancherebbe la falsificazione dei dati identificativi richiesta dall'art. 100, comma 14, d.lgs. 285/1992.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 14, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»

    La norma punisce sia la contraffazione/manomissione/alterazione delle targhe sia l'uso di targhe falsificate; ai fini della fattispecie è necessaria la falsificazione dei dati identificativi del veicolo (contraffazione materiale o creazione/imitazione), oppure l'uso consapevole di una targa già falsificata.

  • art. 477 c.p.

    Rilevata dalla cassazione come fattispecie richiamata dalla norma speciale: riguarda la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; utile per determinare le condotte rilevanti se il documento è di natura amministrativa.

  • art. 482 c.p.

    Richiamata come fattispecie pertinente: riguarda la falsità materiale commessa dal privato in documenti rilevanti; la norma speciale del codice della strada rinvia anche a questa ipotesi quando la falsificazione non è opera di pubblico ufficiale.

  • art. 489 c.p.

    Richiamata dalla giurisprudenza come possibile fattispecie correlata: riguarda l'uso di atto falso; l'art. 100(14) comprende anche l'ipotesi dell'uso di targhe falsificate, richiedendo in ogni caso la falsità dell'atto/elemento identificativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme processuali richiamate come base del motivo di cassazione: consentono il ricorso per violazione di legge, illogicità della motivazione o contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata applicazione corretta della norma penale sostanziale.

Massime di principio

  • Per condannare ai sensi dell'art. 100, comma 14, c.d.s. occorre provare la falsificazione/alterazione dei dati identificativi della targa o l'uso consapevole di una targa previamente falsificata; la mera presenza di copie identiche agli originali non costituisce automaticamente falsità.
  • Se gli originali esistono e vengono prodotti (anche se non presenti sul veicolo al momento del controllo) e le copie risultano identiche, è difficile sostenere la contraffazione senza ulteriori elementi che dimostrino la modifica o la volontà di ingannare.
  • La responsabilità per le fattispecie richiamate dall'art. 100(14) può ricadere su chi ha materialmente contraffatto o, separatamente, su chi usa consapevolmente un oggetto falsificato; è necessario dimostrare partecipazione o consapevolezza.
  • In sede di cassazione, quando vi siano due sentenze di merito conformi ("doppia conforme"), la valutazione probatoria delle stesse può essere letta congiuntamente, ma la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione della norma penale sostanziale ai fatti accertati.
  • Se la ricostruzione probatoria non dimostra gli elementi costitutivi del reato, la cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto.

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