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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22589/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, nel giudizio di secondo grado, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: chiedevano l'annullamento per vizio di motivazione (inadeguata valutazione delle risultanze processuali) e per violazione dell'art. 81, comma 3, c.p. in relazione alla conversione della pena e al calcolo della multa aumentata per continuazione tra reati di minaccia e lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione, rilevata l'intervenuta prescrizione per i reati di minaccia contestati nei capi a) e c), ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente a tali reati e ha eliminato la relativa pena pecuniaria irrogata a titolo di aumento per continuazione. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto non spendibile in Cassazione un travisamento del fatto e ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione/allegazione di atti che si assumevano travisati). Ha altresì confermato la valutazione della corte territoriale sulla credibilità della parte civile, ritenendo sussistenti riscontri esterni (deposizioni testimoni, tabulati telefonici). Non essendovi completa soccombenza penale dei ricorrenti, non sono state applicate sanzioni ulteriori, ma i ricorrenti sono stati condannati a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (euro 3.042,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Del reato ascritto in un capo dell'imputazione si è dichiarata l'estinzione per prescrizione nei limiti del controllo della Corte di Cassazione

  • art. 635, co. 2, n. 1), c.p.

    Reato dal quale gli imputati sono stati assolti in secondo grado perché il fatto non sussiste; la Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione

  • art. 612, co. 1 e co. 2, c.p.

    Riferimento alle fattispecie di minaccia (e aggravante contestata): la Corte ha disposto l'estinzione per prescrizione delle minacce (capo a e c) e ha escluso l'aggravante contestata in appello, con rideterminazione favorevole della pena

  • art. 81, co. 3, c.p.

    I ricorrenti contestavano la conversione/quantificazione della multa a seguito della continuazione: la Corte ha annullato la parte della multa connessa ai reati estinti per prescrizione

  • artt. 157, 160, 161 c.p.

    Richiamati per il calcolo del termine di prescrizione, tenuto conto di interruzioni e sospensioni; la Corte ha accertato che la prescrizione dei reati di minaccia era maturata

  • art. 129, co. 2, c.p.p.

    Principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità anche in Cassazione; la Corte può riconoscere d'ufficio la prescrizione e dichiarare l'estinzione del reato, ma solo nei limiti del controllo sul provvedimento impugnato

  • art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

    Motivo di ricorso relativo a mancanza o insufficienza della motivazione: Corte evidenzia i limiti di tale censura in Cassazione e quando è assorbita dalla congrua motivazione del giudice di merito

  • art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma richiamata in ordine alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; citata nella requisitoria scritta del Procuratore generale

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 271/1989 (introdotto dall'art. 7 d.lgs. 11/2018)

    Richiamato in relazione all'onere di indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati; la Corte ribadisce l'obbligo di allegare o trascrivere gli atti rilevanti per rendere il ricorso autosufficiente

  • art. 192, co. 3, c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa: la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, fondare la condanna

Massime di principio

  • La prescrizione, se è intervenuta dopo la sentenza di merito, può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e comportare l'annullamento degli effetti penali relativi ai reati estinti; tuttavia la Corte può farlo solo nei limiti del controllo sul provvedimento impugnato e quando la causa estintiva risulti evidente dagli atti.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti (travisamento del fatto): i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione atomistica delle prove sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione deve essere "autosufficiente": quando si lamenta un travisamento di atti/processuali è necessario indicare e allegare o trascrivere integralmente gli atti che si assumono travisati; l'omissione comporta inammissibilità del motivo.
  • Le dichiarazioni della parte offesa, se corredate da riscontri esterni e se la Corte di merito fornisce motivazione adeguata sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva, possono costituire base di condanna.
  • Quando una parte ottiene solo una pronuncia favorevole parziale (es. estinzione per prescrizione di alcuni capi) ma perde sugli altri punti e subisce condanne civili/accessorie, nel bilancio complessivo la parte resistente può essere considerata vincitrice principale; occorre valutare esito complessivo delle censure.

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