Cassazione Penale, Sentenza n. 24957/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva assolto l'imputato per non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all'art. 131-bis e vizio di motivazione, sostenendo travisamento del fatto e della prova e la contraddittorietà e inattendibilità della dichiarazione del superiore gerarchico che costituirebbe la fonte di accusa, chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di censure di merito già valutate dai giudici di merito. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato la sussistenza materiale del fatto (mancato rifornimento del mezzo, deviazione del percorso e rifornimento presso distributore privato) e hanno applicato l'art. 131-bis per particolare tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Applicata dai giudici di merito per ritenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante l'accertamento della materiale commissione; la Corte di Cassazione osserva che l'assoluzione per 131-bis ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e può essere impugnata ma le censure devono essere specifiche.
artt. 173, 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil. pace
Normativa inerente il reato contestato (disobbedienza aggravata); la condotta materiale è stata ritenuta sussistente alla stregua degli elementi indiziari e testimoniali ricostruiti dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente in relazione ai canoni normativi di valutazione della prova; la Corte ritiene che la motivazione dei giudici di merito rispetti i criteri di logica e valutazione delle prove previsti dall'art. 192.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La norma limita i motivi di impugnazione in cassazione: il ricorso che si risolve in censure di merito generiche e aspecifiche è inammissibile; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- L'assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, pur estinguendo la punibilità, non impedisce l'impugnazione: tuttavia il ricorso deve contestare in modo specifico e rigoroso la motivazione e gli elementi di fatto.
- La Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione del compendio probatorio: le critiche che consistono in una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non supportate da concrete e specifiche indicazioni di vizio logico o giuridico.
- Quando si censura la valutazione della prova è necessario indicare esattamente le dichiarazioni o gli atti che si ritengono contraddittori e allegare i relativi verbali; asserzioni generiche o l'assenza di documentazione determinano l'inammissibilità.
- Le doglianze che si configurano come censure di merito (p.es. diversa valutazione della credibilità dei testi) devono essere formulate nei termini consentiti dalla legge processuale; altrimenti sono dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
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