Cassazione Civile, Ordinanza n. 19502/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
Nel giudizio di separazione personale, il tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi, rigettato le reciproche domande di addebito e posto a carico dell'ex marito un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio. In appello, l'ex marito aveva chiesto la revoca dell'assegno per il figlio e l'addebito della separazione alla ex moglie, deducendo da un lato che il figlio aveva reperito un lavoro a tempo indeterminato, dall'altro che la moglie aveva aderito a una diversa congregazione religiosa e tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, come emerso da una testimonianza. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'addebito e la permanenza del mantenimento. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: il primo denuncia omesso esame di un documento decisivo, ossia l'estratto contributivo attestante l'assunzione del figlio, che avrebbe inciso sulla debenza dell'assegno; il secondo denuncia violazione dell'art. 143 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato la rilevanza causale dei comportamenti della moglie, anche connessi alla sua adesione religiosa e alle condotte di disaffezione e denigrazione riferite dal teste; il terzo riguarda il mantenimento dovuto alla moglie ma resta logicamente assorbito in caso di accoglimento dei primi due. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo il documento prodotto in appello che attestava lo svolgimento di attività lavorativa subordinata del figlio, idoneo a incidere sulla verifica della sua autosufficienza economica e quindi sulla persistenza dell'obbligo di mantenimento. Ha accolto anche il secondo motivo, censurando la motivazione della Corte d'appello perché, nel negare l'addebito, aveva valorizzato una presunta autonomia di vita dei coniugi senza collocarla temporalmente rispetto ai fatti ascritti e senza esaminare tutte le condotte denunciate, tra cui quelle di denigrazione e richieste di denaro che, se accertate, sarebbero incompatibili con i doveri matrimoniali e causalmente rilevanti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato insieme al n. 5 per censurare violazioni di legge e omesso esame di fatti/documenti decisivi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente la denuncia dell'omesso esame di un documento decisivo
art. 345, comma 3, c.p.c.
nel testo si afferma il divieto assoluto di nuovi mezzi di prova in appello, fermo il caso in cui la parte non abbia potuto produrli per causa non imputabile; i documenti sopravvenuti possono essere prodotti fino a quando la causa non sia rimessa in decisione
art. 143 c.c.
sono richiamati i doveri coniugali la cui violazione può rilevare ai fini dell'addebito della separazione
art. 151 c.c.
l'addebito della separazione richiede il nesso causale tra la condotta contraria ai doveri matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza
art. 19 Cost.
l'adesione a un credo religioso e la partecipazione alle pratiche del nuovo culto sono, di per sé, esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e non costituiscono automaticamente causa di addebito
art. 155-ter c.c.
è richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca del mantenimento per il figlio, in connessione con l'autosufficienza economica
art. 9 L. 898/1970
è richiamato dal ricorrente in relazione alla modifica/revoca dell'assegno di mantenimento
art. 52 d.lgs. 196/2003
disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi del provvedimento
Massime di principio
- L'omesso esame di un documento è denunciabile in cassazione quando il documento, se valutato, avrebbe offerto la prova di circostanze tali da invalidare con certezza la ricostruzione posta a base della decisione di merito su un punto decisivo.
- In appello i documenti sopravvenuti devono essere prodotti ritualmente e possono essere esaminati se la loro formazione è successiva e la loro produzione si è resa necessaria in ragione dello sviluppo del processo, restando preclusi solo dopo la rimessione della causa in decisione.
- L'addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza siano causalmente ricollegabili, in via esclusiva o comunque efficiente, a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri matrimoniali.
- Se il giudice ritiene che una condotta astrattamente violativa dei doveri coniugali non sia causa ma effetto di una crisi già in atto, deve motivare tale conclusione ricostruendo in modo compiuto la situazione di vita dei coniugi e collocandola temporalmente prima dei fatti contestati.
- Comportamenti di disaffezione, denigrazione o aggressività morale che, se provati, risultino incompatibili con gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione familiare possono assumere efficacia causale preminente ai fini dell'addebito.
- La partecipazione a un diverso culto religioso non può essere di per sé posta a fondamento dell'addebito della separazione, salvo che si traduca in condotte incompatibili con i doveri coniugali.
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