Cassazione Civile, Ordinanza n. 27229/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2012, con cui venivano recuperati maggiori redditi imponibili ai fini IRES, maggiore valore della produzione ai fini IRAP, maggiore IVA dovuta e IVA detraibile, oltre sanzioni, sulla base di incongruenze emerse dall'applicazione degli studi di settore. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo applicabile il regime premiale previsto dall'art. 10 del d.l. n. 201/2011, con conseguente riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 10 del d.l. n. 201/2011, sostenendo che il beneficio del comma 9 non sarebbe applicabile alle società di capitali e, comunque, che mancavano le condizioni di accesso al regime premiale, non provate dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto non fondata la tesi dell'Amministrazione secondo cui il regime premiale di cui al comma 9 dell'art. 10 d.l. n. 201/2011 non sarebbe applicabile alle società di capitali: la norma del comma 9 ha portata generale sotto il profilo soggettivo e si applica anche a tali società, purché ricorrano le condizioni previste. La Corte ha inoltre precisato che il comma 1 dell'art. 10 non era applicabile ratione temporis alla lite, riferita al periodo d'imposta 2012, essendo destinato a operare dal 2013 e in favore di categorie soggettive diverse e più ristrette. Conseguentemente, è stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 201/2011
comma 1; comma 9; comma 10
Il comma 1 ha portata soggettiva limitata e opera, dal 1 gennaio 2013, solo per alcune categorie di contribuenti; il comma 9 è norma autonoma e generale, applicabile anche alle società di capitali, se ricorrono le condizioni di regolarità dei dati, congruità rispetto agli indicatori dello studio di settore e assenza di violazioni penalmente rilevanti.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dall'art. 10, comma 1 e comma 9
Costituisce il termine di decadenza per l'attività di accertamento che il regime premiale riduce di un anno.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dall'art. 10, comma 1 e comma 9
Costituisce il termine di decadenza per l'attività di accertamento IVA che il regime premiale riduce di un anno.
art. 10, legge n. 146/1998
richiamato nel comma 9 dell'art. 10 d.l. n. 201/2011
Individua i soggetti sottoposti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.
art. 331 c.p.p.
richiamato nel comma 9 dell'art. 10 d.l. n. 201/2011
La riduzione dei termini di accertamento non si applica in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.
d.lgs. n. 74/2000
richiamato nel comma 9 dell'art. 10 d.l. n. 201/2011
Il regime premiale è escluso se la violazione integra uno dei reati tributari contemplati dal decreto.
art. 12, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato in motivazione
La Corte lo utilizza come canone di interpretazione letterale, valorizzando il significato proprio delle parole secondo la loro connessione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in dispositivo
La Corte esclude i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il regime premiale che riduce i termini di decadenza per l'accertamento tributario è di stretta interpretazione e va applicato solo quando risultino integrati tutti i presupposti espressamente previsti dalla norma.
- Quando una disposizione contiene due regimi premiali distinti, occorre verificarne separatamente il presupposto soggettivo, temporale e oggettivo, senza sovrapporre la disciplina del comma generale con quella del comma speciale o viceversa.
- Il comma che prevede il beneficio per i contribuenti soggetti agli studi di settore ha portata generale sotto il profilo soggettivo e può applicarsi anche alle società di capitali, se ricorrono la regolarità dei dati comunicati, la congruità/coerenza con gli indicatori applicabili e l'assenza di violazioni penalmente rilevanti.
- Il comma che limita il beneficio a specifiche categorie di contribuenti non può essere esteso oltre i soggetti espressamente indicati, né applicato a periodi d'imposta anteriori alla sua efficacia temporale.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito può determinare inammissibilità del motivo.
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