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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione. Sosteneva che, a seguito della parziale riforma con esclusione di una aggravante e con la recidiva valutata come solo specifica, il termine di prescrizione del reato di furto (consumato il 27/08/2007) si era integralmente estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello del 04/03/2020. Il ricorrente ha calcolato i termini ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. ed ha sottolineato l'assenza di cause di sospensione che avrebbero interrotto la decorrenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che, dopo la rimozione di una delle aggravanti e la valutazione della recidiva come soltanto specifica, il termine di prescrizione doveva essere calcolato aggiungendo alla pena-base (6 anni ai sensi dell'art. 157 c.p.) la metà per la recidiva specifica (3 anni), per un termine massimo di 9 anni. In assenza di cause di sospensione, tale termine era decorso il 27/08/2016, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione (Roma, 21/01/2022). Non è stata disposta una formula di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato per determinare i termini di prescrizione (termine intermedio e termine massimo) applicabili al reato di furto; la Corte ha considerato il termine-base ed i maggiorazioni per la recidiva specifica ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato nel calcolo complessivo dei termini di prescrizione (come già invocato dal ricorrente); nella decisione è stato comunque valutato che non vi erano cause di sospensione che impedissero la decorrenza integrale del termine.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ulteriore aggravante contestata ai sensi di tale norma fosse 'ad effetto comune' e quindi non dovesse essere considerata ai fini dell'aumento del termine di prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per adottare tale formula e ha proceduto all'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Massime di principio

  • Se una sentenza di gravame (o una riforma) riduce le aggravanti o modifica la qualificazione della recidiva, bisogna ricalcolare immediatamente i termini di prescrizione alla data della pronuncia: la prescrizione si verifica in base alla situazione giuridica risultante al momento della decisione.
  • Le maggiorazioni per recidiva specifica si applicano ai fini del calcolo della prescrizione (es. metà del termine base) e possono determinare una decorrenza più lunga; occorre sommare correttamente tali aumento al termine-base previsto dall'art.157 c.p.
  • Le aggravanti 'ad effetto comune' non sempre comportano un aumento del termine di prescrizione; il loro effetto va valutato caso per caso secondo la disciplina normativa e la giurisprudenza.
  • L'assenza di cause di sospensione/interruzione della prescrizione è cruciale: se non risultano sospensioni, la decorrenza continua e il reato può estinguersi prima della pronuncia di appello o cassazione.
  • Se al momento della pronuncia d'appello (o di altra decisione) il reato è già estinto per prescrizione, la decisione deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato; la corte di legittimità conferma tale rimedio.
  • In ipotesi di dubbio sul computo dei termini prescrizionali è necessario verificare: data del fatto, date delle pronunce di primo grado e di gravame, eventuali cause legali di sospensione o interruzione e la qualificazione definitiva delle circostanze aggravanti/attenuanti.

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