Ordinanza n. 716/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del giudizio espresso con riferimento al prof.ssa -OMISSIS- con cui la commissione ha deliberato di non attribuire alla candidata l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della pedagogia), pubblicato sul sito internet ASN (abilitazione scientifica nazionale) in data 3 novembre 2025; -di tutti i verbali relativi ai lavori della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della pedagogia); -di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D1, unitamente ai verbali della commissione e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione valutatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio con cui la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale ha deliberato di non attribuirle l'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D1, pubblicato il 3 novembre 2025. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in sintesi che la valutazione di non idoneità fosse priva o comunque carente di motivazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, anche al fine di ottenere il rilascio dell'abilitazione o la rinnovazione della valutazione da parte di altra commissione, rappresentando il rischio di essere esclusa dalla possibilità di essere chiamata nell'immediato da un ateneo per una posizione di professore di prima fascia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le caratteristiche della controversia e le questioni sollevate richiedano un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, poiché non risultava imminente che l'ateneo di riferimento o altro ateneo procedesse alla chiamata di professori di prima fascia. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, in considerazione della difesa meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per la necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e per l'assenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa può essere negata quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, senza che ciò implichi una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato dipende da una futura chiamata o da una scelta amministrativa non imminente, sicché non risulta attuale il rischio di un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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