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Sentenza

Sentenza n. 15823/2026 - Roma, Sezione 5Q

per per l’ottemperanza della Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V Quater, n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202603667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego del visto d’ingresso e mancata conclusione del procedimento di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della precedente sentenza del TAR Lazio, che aveva annullato il diniego del visto richiesto per iscriversi a un corso di laurea presso l’Università di Salerno. Ha dedotto che, nonostante l’annullamento, l’amministrazione non aveva riadottato alcuna determinazione e non aveva concluso il riesame. La precedente sentenza aveva accertato che la segnalazione SIS attribuita al ricorrente era riferita a una persona di nazionalità afgana, mentre il ricorrente è pakistano; che non era stata avviata la consultazione preventiva dello Stato segnalante prevista dall’art. 27 del Regolamento SIS 2018/1861; e che non risultava effettuato il confronto dei rilievi fotodattiloscopici. Il diniego era stato fondato unicamente sulla segnalazione SIS, senza gli accertamenti prescritti. L’amministrazione ha dichiarato di avere avviato il riesame e di essere prossima alla conclusione, ma il ricorrente ha ribadito che non era ancora stato adottato alcun provvedimento. È stata inoltre chiesta la condanna al rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che l’amministrazione non aveva concluso il riesame e non aveva dato esecuzione al giudicato, rimasto inevaso per tredici mesi. Ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di riesaminare l’istanza, senza necessità di una nuova domanda, e di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; è consentita l’istruttoria supplementare necessaria, ma il riesame deve rispettare gli effetti conformativi della sentenza, con particolare riguardo alla verifica della segnalazione SIS e ai relativi accertamenti. In applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, nel nuovo esercizio del potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. È stata respinta la richiesta di ordinare direttamente il rilascio del visto, poiché residuano valutazioni discrezionali su circostanze non esaminate dalla pronuncia precedente. È stato nominato Commissario ad acta il Capo dell’Unità per i Visti, incaricato di provvedere nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di ulteriore inadempimento. È stata inoltre disposta un’astreinte di € 5,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine di trenta giorni e dovuta fino all’adozione del provvedimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato. La sentenza fa salvi eventuali profili di responsabilità qualora il decorso del tempo e l’inerzia abbiano reso impossibile l’immatricolazione universitaria.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Ritenuto che vada infine accolta, nei termini di seguito indicati, la domanda di condanna della P.A. al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo, atteso il perdurare dell’inottemperanza dell’amministrazione nonostante il notevole decorso di tempo dalla pubblicazione della sentenza da eseguire.

    La penalità di mora è applicabile quando l’amministrazione persiste nell’inottemperanza nonostante il considerevole tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza da eseguire.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Ritenuto che non possa essere accolta la domanda di condanna al rilascio del provvedimento richiesto attesi i profili di discrezionalità esclusivamente nella valutazione di circostanze non oggetto della pronuncia, tenuto conto che ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90 in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

    A seguito dell’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione può riesercitare il potere nei limiti conformativi del giudicato, ma non può opporre per la prima volta motivi ostativi già emersi nell’istruttoria del provvedimento annullato; il giudice non può imporre direttamente il rilascio del provvedimento quando residuano valutazioni discrezionali non definite dal giudicato.

  • art. 27 Regolamento (UE) 2018/1861

    secondo la normativa vigente (Regolamento SIS 2018/1861, art. 27) N. -OMISSIS- REG.RIC. l'Ambasciata d'Italia a Islamabad avrebbe dovuto avviare, tramite l'Ufficio Sirene presso il Ministero dell'Interno, la procedura di consultazione preventiva ex art. 27 del Regolamento del SIS, attendere la risposta dalla Norvegia entro il termine di 10 giorni e quindi procedere all'adozione della decisione sulla domanda di visto, prendendo in considerazione tutti gli elementi del caso, tra cui l'eventuale silenzio della Norvegia e gli esiti delle diverse istanze di accesso presentate dal ricorrente.

    Nel caso di una segnalazione SIS rilevante per la decisione su una domanda di visto, l’amministrazione deve attivare la consultazione preventiva con lo Stato segnalante, attendere la risposta entro dieci giorni e decidere considerando tutti gli elementi del caso, compresi l’eventuale silenzio dello Stato e gli esiti delle richieste di accesso.

  • art. 5 e art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

    Il passaggio richiama le disposizioni in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte; non enuncia un criterio sostanziale relativo all’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non abbia concluso il riesame imposto dal giudicato e non si sia conformata ai suoi effetti conformativi può essere ordinata a provvedere entro un termine, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
  • Quando una sentenza annulla un diniego e impone il riesercizio del potere, l’amministrazione deve svolgere il riesame nel rispetto delle specifiche prescrizioni conformative del giudicato, senza necessità che l’interessato presenti una nuova istanza.
  • Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può ordinare direttamente il rilascio del provvedimento richiesto quando il giudicato lasci all’amministrazione valutazioni discrezionali su circostanze che non sono state oggetto della pronuncia.
  • La persistente inottemperanza, protratta nonostante il significativo tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza da eseguire, può giustificare la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora giornaliera ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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