Cassazione Civile, Ordinanza n. 12009/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, soccorso in mare dopo la partenza da una costa estera e sbarcato in Italia, era stato fotosegnalato al momento dello sbarco. Successivamente gli veniva notificato un decreto prefettizio di espulsione per presunto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, con contestuale ordine di trattenimento presso un C.P.R.; la misura veniva poi convalidata dal Giudice di pace. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e delle norme sul trattenimento dello straniero, la nullità del provvedimento per motivazione inesistente o apparente, lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a formule di stile senza rispondere alla specifica censura difensiva sull'illegittimità del decreto di espulsione presupposto; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'illegittimità della convalida per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, poiché la contestazione di fatto relativa all'ingresso irregolare sarebbe stata smentita dai rilievi fotodattiloscopici che attestavano il fotosegnalamento all'arrivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che, trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale e che può essere disposta solo nei limiti rigidamente previsti dalla legge, il provvedimento di convalida debba essere motivato in modo specifico, verificando la congruenza delle ragioni addotte rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto, invece, la motivazione del decreto del giudice di pace è stata ritenuta del tutto apodittica e meramente apparente, perché si limitava al richiamo delle norme e all'affermazione dell'assenza di ragioni di inammissibilità, senza confrontarsi con la deduzione difensiva relativa all'erroneità del decreto di espulsione presupposto. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato. Quanto alle spese, ha osservato che il ricorrente era ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che, in presenza di soccombenza di un'Amministrazione statale, non vi è regolazione delle spese nel giudizio di legittimità, dovendo la relativa liquidazione essere effettuata dal giudice del procedimento. Il dispositivo è troncato nel testo fornito, ma l'esito del ricorso è chiaramente di accoglimento con cassazione del provvedimento di convalida.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
Il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e, per la sua natura inviolabile, è soggetto a riserva assoluta di legge; l'autorità amministrativa non dispone di potere discrezionale oltre i limiti legislativamente predeterminati.
art. 111, comma 6, Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo effettivo e non meramente apparente.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di legittimità per la dedotta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare il vizio di motivazione inesistente o apparente del decreto di convalida.
art. 13, commi 2, lett. a), 5-bis, D. Lgs. 286/1998
È richiamato per il decreto di espulsione e per il regime processuale del patrocinio a spese dello Stato.
art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/1998
La convalida del trattenimento deve avvenire con decreto motivato e nei limiti rigidamente previsti dalla legge.
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
È richiamato in relazione alla disciplina europea del trattenimento dello straniero e alla necessità di controllo giurisdizionale effettivo.
art. 10 D. Lgs. 286/1998
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'ingresso e dell'espulsione.
art. 19 D. Lgs. 286/1998
È menzionato nel richiamo normativo del decreto, ma senza una specifica elaborazione nel testo.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83, 133
Disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi al difensore; la Corte richiama il principio secondo cui, in caso di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione avviene secondo le regole proprie del patrocinio.
Corte cost. n. 439/2004
Richiamata per affermare la conformità a Costituzione dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida.
Cass. n. 24102/2022
Richiamata sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida.
Cass. sez. un. n. 8561/2021
Il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito; la richiesta di distrazione delle spese non equivale a rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.
Cass. n. 18227/2022
Richiamata a sostegno dell'obbligo di decreto motivato per la convalida del trattenimento.
Cass. n. 18937/2022
Richiamata a sostegno dell'obbligo di motivazione specifica della convalida.
Cass. n. 18939/2022
Richiamata a sostegno dell'obbligo di motivazione specifica della convalida.
Cass. n. 11028/2009
Richiamata in materia di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Cass. n. 23007/2010
Richiamata in materia di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Cass. n. 18583/2012
Richiamata per escludere che l'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 si applichi alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Cass. n. 22882/2018
Richiamata per il medesimo principio sulle spese nel patrocinio a spese dello Stato.
Cass. n. 30876/2018
Richiamata per il medesimo principio sulle spese nel patrocinio a spese dello Stato.
Cass. n. 19299/2021
Richiamata per il medesimo principio sulle spese nel patrocinio a spese dello Stato.
Cass. S.U. n. 24413/2021
Richiamata per il principio sulla liquidazione delle spese quando la parte ammessa al patrocinio vince contro l'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero costituisce una misura restrittiva della libertà personale e può essere mantenuto o prorogato solo entro i limiti, le condizioni e i tempi rigidamente fissati dalla legge.
- Il giudice chiamato a convalidare il trattenimento deve rendere un decreto effettivamente motivato, dando conto delle specifiche ragioni poste a fondamento della richiesta e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio; non è sufficiente un richiamo meramente stereotipato alle norme applicabili.
- Quando il provvedimento di convalida omette di confrontarsi con una specifica deduzione difensiva relativa all'illegittimità del decreto di espulsione presupposto, la motivazione è apparente e il decreto è cassabile.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la richiesta di distrazione delle spese non equivale, di per sé, a rinuncia al beneficio.
- Se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore segue le regole proprie del patrocinio e non una comune condanna alle spese in favore della parte privata.
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