Cassazione Penale, Sentenza n. 16480/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e numerosi reati-fine (usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, turbativa d'asta, ecc.). La difesa deduceva vizi di motivazione (art. 292 c.p.p.) e violazioni di legge (richiamando art. 273 c.p.p.) sostenendo, in sintesi: assenza di indicazione del ruolo e del periodo di partecipazione al sodalizio; che il ricorrente fosse al più un concorrente esterno o vittima del clan per vincoli di parentela e debiti modesti; insufficienza e genericità delle intercettazioni e dei servizi di osservazione a provare l'appartenenza stabile e la consapevolezza dei reati-fine (usura, estorsioni, ecc.); erronea attribuzione di posizioni attive in episodi estorsivi e di turbativa d'asta basata su presenza fisica e interlocuzioni prive di elementi di violenza; infine, dedotta carenza delle esigenze cautelari atteso che le condotte si sarebbero interrotte alla fine del 2019 e il ricorrente si era allontanato dalla Calabria per motivi lavorativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e riconducibili a una mera richiesta di diversa lettura del materiale probatorio, questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità. La Corte ha valorizzato la convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Montemurro e numerose intercettazioni (2018-ottobre 2019) riscontrate da servizi di appostamento, ritenendo provata la figura di Montualdista come uomo di fiducia di Adolfo D'Ambrosio e il suo apporto stabile alle attività del clan (estorsioni, riscossione usura, conclusione di affari). Sul piano cautelare la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, anche alla luce della natura mafiosa dell'associazione, ha motivatamente ritenuto sussistere il pericolo di inquinamento probatorio e la necessità della custodia cautelare, negando rilievo probatorio all'allontanamento del ricorrente come prova di definitiva rottura con il sodalizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi dimostrassero l'appartenenza stabile del ricorrente al sodalizio e la condivisione di metodi e scopi mafiosi.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di merito contenesse una disamina analitica e sufficientemente motivata del materiale probatorio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alla viziata motivazione e alla presunta insufficienza degli indizi; la Corte lo ha richiamato per valutare la correttezza formale e sostanziale della motivazione del giudice del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari e presupposti della misura; utilizzata come riferimento per la valutazione della sussistenza delle esigenze di custodia preventiva.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina delle esigenze cautelari e delle relative valutazioni; la Corte ha fatto espresso riferimento alla valutazione delle esigenze di inquinamento probatorio e alla gravità del quadro indiziario.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Comma richiamato per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando è accertata la partecipazione a un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione nel caso concreto, giustificando la custodia in carcere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile o infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle attività amministrative della Cancelleria relativa agli adempimenti conseguenti alla condanna pecuniaria disposta in sentenza; la Corte dispone l'inoltro degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca valutazioni di merito fondate sulla diversa interpretazione degli elementi di prova; l'impugnazione deve indicare specifici vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione per essere accolta.
- In presenza di convergenti elementi investigativi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione, riscontri documentali) il giudice può ritenere provata l'appartenenza stabile a un sodalizio mafioso e la responsabilità per i reati-fine anche se il ricorrente contesta singoli riscontri.
- La qualificazione di 'uomo di fiducia' o l'inclusione stabile nel clan può essere desunta da un insieme organico di elementi e non richiede che ogni singolo episodio sia provato in modo indipendente.
- La mera presenza fisica in luoghi o l'aver tenuto interlocuzioni con appartenenti al clan, se inserite in un contesto più ampio e supportate da altri elementi probatori, possono concorrere a formare il quadro indiziario necessario per misure cautelari.
- L'allontanamento territoriale del prevenuto o la cessazione apparente delle condotte non escludono automaticamente le esigenze cautelari, specie se vi è il fondato sospetto che il vincolo associativo non sia stato effettivamente reciso.
- Chi propone ricorso deve evitare censure generiche e di fatto: le impugnazioni vaghe o meramente alternative alla lettura probatoria del giudice di merito rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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