Sentenza n. 8167/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, con tutti gli atti preordinati, conseguenziali, eventualmente successivi e comunque connessi, anche quelli allo stato non noti, rispetto ai quali si formula fin d'ora espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti di ricorso a) per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento con il relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 47 S4 in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto l'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, nella parte in cui indica nell'allegato l'importo dovuto dalla ricorrente; b) della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte DD 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 con il relativo Allegato “1”, per la parte che riguarda la società ricorrente per gli anni 2017 e 2018, contenente il contestuale a provvedere al versamento dell'importo di € 9.596,71 entro e non oltre il 13 gennaio 2023; c) del Decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022; d) del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, con cui sono state adottate linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018 ; e) per quanto occorrer possa, dell'atto 22/183/SR01/C2 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 28 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la richiesta regionale di versamento di € 9.596,71
Esito
La controversia
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato la comunicazione di avvio del procedimento e la determinazione della Regione Piemonte relativa agli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, limitatamente alla propria posizione e alla richiesta di versamento di € 9.596,71. Erano stati inoltre impugnati il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 recante linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali e l'atto della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, oltre agli atti connessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'adesione della ricorrente al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie sul payback. In base al tenore letterale della disciplina richiamata, tale adesione determina la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
L'adesione al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici determina, secondo il tenore letterale della legge, la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione o risoluzione della controversia che elimina l'interesse alla decisione sul ricorso, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta una decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati e può essere accompagnata dalla compensazione delle spese ove ricorrano giustificati motivi.
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