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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37205/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13/05/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato l'istanza di equa riparazione promossa da Velonà per la presunta ingiusta detenzione (anni 2, mesi 4, giorni 11) patita nell'ambito di un procedimento per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, dal quale era stato poi assolto definitivamente il 18/05/2017. La Corte territoriale aveva escluso l'indennizzo ritenendo sussistente una "colpa grave" del ricorrente, fondata principalmente su una conversazione intercettata nella quale Velonà, presente nella lavanderia "Ape Green" (luogo di ritrovo malavitoso), insieme a Mollica Saverio chiedeva a Commisso Giuseppe (detto "Mastro"), esponente di spicco del sodalizio, il permesso di riaprire il "locale" di Motticella; il Tribunale e le corti di merito avevano tuttavia escluso l'affiliazione stabile del Velonà, qualificando il suo apporto come "occasionale". Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la conversazione e le sue dichiarazioni non potevano costituire prova di colpa grave tali da escludere la riparazione, e che le sue ammissioni in dibattimento non potevano essere valorizzate in tal senso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi relativi alla riparazione per ingiusta detenzione, valorizzando, in modo logico e coerente, la conversazione intercettata e le dichiarazioni rese dal ricorrente in dibattimento come elementi idonei a far sorgere nell'autorità procedente la ragionevole, seppur poi errata, convinzione della sua contiguità col sodalizio mafioso. La Corte ha richiamato il principio di autonomia del giudizio riparatorio rispetto al giudizio penale di merito e ha precisato che il giudizio ex ante sulla idoneità della condotta del richiedente a creare la falsa apparenza di colpevolezza può legittimamente condurre a escludere l'indennizzo in presenza di colpa grave. Ha altresì ritenuto legittimo l'uso, nel giudizio di riparazione, delle dichiarazioni rese dal ricorrente in dibattimento (il principio del nemo tenetur vale nel giudizio di cognizione ma non impedisce la valorizzazione di dichiarazioni nel giudizio riparatorio; inoltre la modifica normativa che esclude l'uso del silenzio è di stretta interpretazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso spese in favore del Ministero resistente (liquidate in euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito e valuta ex ante se la condotta del richiesto abbia contribuito, con dol o colpa grave, a creare la falsa apparenza di colpevolezza che ha determinato la detenzione. La Corte ha ritenuto applicabile tale criterio per escludere l'indennizzo in presenza di condotta gravemente colposa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso, oggetto dell'imputazione; la Corte ha osservato che l'esito assolutorio nel giudizio di merito non vincola il giudizio riparatorio sulla colpa grave valutata ex ante.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento della Corte in camera di consiglio per decisioni su provvedimenti non emessi nel dibattimento; la Corte ha escluso la trattazione orale del ricorso perché, in casi come il presente, non è prevista la partecipazione del difensore in camera di consiglio.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà difensiva (silenzio) dell'indagato; la Corte ha chiarito che il principio nemo tenetur vale nel giudizio di cognizione ma non si estende automaticamente al giudizio riparatorio, per il quale le dichiarazioni rese dall'indagato possono essere valutate.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    Ha introdotto la disciplina secondo cui il silenzio in interrogatorio non costituisce condotta ostativa alla riparazione: disposizione di stretta interpretazione che non estende la protezione ad altre situazioni diverse dal silenzio; la Corte ha fatto riferimento alla modifica per delimitare l'uso delle dichiarazioni del ricorrente nel giudizio riparatorio.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale di merito: l'assoluzione non impedisce che nel procedimento riparatorio si ritenga sussistente colpa grave tale da escludere l'indennizzo, perché si valuta ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza di colpevolezza.
  • Frequentazioni ambigue e partecipazioni a contesti riconducibili a soggetti notoriamente illegali possono integrare comportamento gravemente colposo se oggettivamente idonee a essere interpretate come indizi di complicità, salvo giustificazioni (es. parentela).
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso del dibattimento possono essere utilizzate nel giudizio di riparazione per valutare la responsabilità per colpa grave; il principio nemo tenetur non impedisce in assoluto tale valore probatorio nel procedimento riparatorio.
  • La valutazione nel giudizio di riparazione non richiede la prova del reato oltre ogni ragionevole dubbio, ma verifica se la condotta del richiedente abbia, ex ante, contribuito in modo rilevante e colposo a creare l'apparenza di colpevolezza che ha determinato la misura cautelare.
  • Intercettazioni isolate possono essere rilevanti nel giudizio riparatorio se, contestualizzate, risultano idonee a mostrare contiguità o interessamento del soggetto verso l'attività del sodalizio, specie se accompagnate da altri elementi (luogo d'incontro noto, comportamento e dichiarazioni del soggetto).
  • Non è ammessa la trattazione orale del ricorso in Cassazione quando la decisione riguarda provvedimenti non emessi nel dibattimento; la decisione avviene in camera di consiglio salvo casi particolari previsti dalla legge.

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