Cassazione Penale, Sentenza n. 19132/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva derubricato il reato originariamente contestato (partecipazione a rapina aggravata e lesioni) in ricettazione, assolvendo per le lesioni. I motivi di ricorso denunciano: 1) difetto di correlazione tra accusa e sentenza (violazione artt. 516, 521, 522 c.p.p.), perché la riqualificazione in ricettazione non era stata previamente comunicata, limitando la possibilità difensiva; 2) errata applicazione dell'art. 648 c.p. e motivazione insufficiente quanto al "fine di profitto" richiesto per la ricettazione, dato che il giubbotto fu immediatamente restituito e l'attività del ricorrente poteva essere finalizzata al recupero; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per aver impedito alla difesa di allegare elementi idonei a dimostrare l'applicabilità della speciale causa di non punibilità; 4) mancata considerazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) per il basso valore del giubbotto e la restituzione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la riqualificazione del fatto operata in appello in assenza di un preventivo contraddittorio ha leso la garanzia difensiva, rendendo lacunosa la motivazione su profili decisivi (tra cui la possibile applicabilità dell'art. 131-bis e la valutazione del "fine di profitto" per la ricettazione). Allo stesso tempo, considerata la data del fatto (18/01/2013) e l'assenza di cause di sospensione, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo maturato il 28/01/2023). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Richiama le regole sulla lettura del dispositivo e motivazione della sentenza; in combinato con gli artt. 521 e 522, è richiamato per il principio di correlazione tra accusa e decisione: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in appello senza previa comunicazione abbia leso il diritto di difesa.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto della sentenza di appello e sulla necessità di contraddittorio sulle nuove qualificazioni: la Cassazione ha ritenuto violata la garanzia difensiva per mancanza di invito al contraddittorio.
art. 522 cod. proc. pen.
Regola sulla statuizione della Corte d'appello e necessità di motivazione esaustiva: la sentenza impugnata è stata censurata per motivazione "laconica" e non comprensiva degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 648 cod. pen.
Definisce il reato di ricettazione e richiede il "fine di profitto". La Corte ha ritenuto che la motivazione non abbia adeguatamente valutato la presenza o meno di tale elemento, specie alla luce dell'immediata restituzione del bene.
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha sancito che, se la riqualificazione d'ufficio in sede di appello rende astrattamente applicabile l'art. 131-bis, l'imputato può invocarlo anche per la prima volta in Cassazione; tuttavia, la verifica richiede accertamenti di fatto che normalmente impongono il rinvio, salvo che il reato sia ormai estinto per prescrizione.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Si riferisce alle circostanze attenuanti (tra cui il danno di speciale tenuità). La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia adeguatamente considerato elementi come il valore esiguo del giubbotto e la sua restituzione.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle modalità di determinazione della pena. La sentenza impugnata è stata censurata per non aver considerato compiutamente gli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio ai sensi di questa norma, anche alla luce delle modifiche del d.lgs. 150/2022.
d.lgs. 150/2022
Richiamato per le modifiche al regime di applicazione della speciale tenuità e alla valutazione del trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia tenuto adeguatamente conto delle novità normative.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello opera una riqualificazione del fatto che incide sulla posizione dell'imputato, deve garantire il contraddittorio e dare preventiva comunicazione alla difesa affinché questa possa adeguare la propria strategia processuale.
- La trasformazione della qualificazione giuridica in sede di appello che rende astrattamente applicabile l'art. 131-bis consente all'imputato di invocare tale causa di non punibilità anche in Cassazione, ma la verifica della sua sussistenza richiede accertamenti di fatto che normalmente impongono il rinvio alla cognizione di merito.
- La mera motivazione "laconica" sulla riqualificazione o sulla valutazione del "fine di profitto" nel reato di ricettazione può essere motivo valido di annullamento per violazione delle garanzie difensive e insufficiente motivazione.
- Fatti come l'immediata restituzione della cosa e il basso valore del bene possono essere elementi rilevanti sia per escludere il "fine di profitto" nella ricettazione sia per riconoscere attenuanti o la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità.
- Quando il corso della prescrizione si è nel frattempo compiuto, l'eventuale necessità di rinvio per accertamenti di fatto può essere superata dall'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- La determinazione della pena deve essere motivata alla luce degli elementi dell'art. 133 c.p.; il giudice di merito deve esplicitare la valutazione delle circostanze attenuanti e delle novità legislative rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →