Cassazione Penale, Sentenza n. 3396/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle loro condanne per furto con strappo aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Di Leo deduce, tra l'altro, che il fatto doveva essere qualificato come tentativo (art. 56 c.p.) e contesta la dosimetria della pena e il rigetto delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.). Lebbiati deduce l'incompatibilità del giudice per avere il giudice di prime cure svolto attività istruttoria prima di ammettere il rito abbreviato (art. 34 c.p.p.), con conseguente nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come furto con strappo consumato, perché gli autori si erano impossessati della borsa anche per brevissimo tempo; ha considerato legittima la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena e ha escluso che gli atti preliminari compiuti dal giudice di prime cure abbiano arrecato pregiudizio tale da determinare nullità o incompatibilità impeditiva del giudizio abbreviato. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza del tentativo; la Corte ha ritenuto che non ricorresse il tentativo perché vi fu reale spossessamento della vittima e pieno, anche se breve, possesso della refurtiva
art. 62-bis cod. pen.
Riferito alla disciplina delle recidive e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei precedenti e la conseguente esclusione delle attenuanti generiche
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha confermato che la dosimetria non è sindacabile in cassazione se non vi è arbitrio e se la pena è entro la media edittale, e che il giudice può basarsi su un elemento prevalente nella valutazione delle attenuanti generiche
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento alla presunta incompatibilità del giudice che ha svolto attività istruttoria e poi ha celebrato il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, evidenziando che gli atti preliminari non hanno causato pregiudizio e che, comunque, l'eventuale incompatibilità è rimedio di astensione/ricusazione da esercitarsi tempestivamente
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per ricordare che le cause di incompatibilità devono essere dedotte mediante astensione o ricusazione e non determinano automaticamente la nullità del provvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare ai ricorrenti la somma di euro 3.000 ciascuno per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando l'agente ottiene il possesso della cosa sottratta, anche per brevissimo tempo; per qualificare il fatto come tentativo è necessario provare che lo spossessamento non si sia effettivamente verificato
- In sede di cassazione la contestazione della congruità della pena è limitata: se la pena è motivata e rientra nella media edittale, la Corte non procede a una nuova valutazione discrezionale
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche su un solo elemento ritenuto prevalente dalla valutazione del giudice (es. gravità del fatto o precedenti), purché adeguatamente motivato
- La presenza di atti istruttori compiuti dal giudice non determina automaticamente la nullità del successivo giudizio abbreviato; l'eventuale incompatibilità deve essere tempestivamente fatta valere con istanza di astensione o ricusazione e deve risultare tale da aver arrecato pregiudizio
- Per ottenere l'annullamento per vizi procedurali occorre dimostrare un effettivo pregiudizio alla difesa o la violazione di un principio di ordine pubblico rilevante; mere irregolarità formali, una volta sanate o non dimostrate come pregiudizievoli, non bastano
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'obbligo di spese e sanzioni a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →