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Sentenza

Sentenza n. 16695/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del 9 giugno 2026, con cui l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico ha respinto la richiesta di visto per residenza elettiva presentata dalla ricorrente nell’interesse del figlio minore, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202607773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Città del Messico della domanda di visto per residenza elettiva presentata nell’interesse del minore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha impugnato il diniego del visto per residenza elettiva. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato profili di difetto di istruttoria riguardo alle carenze formali della dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dal padre, anche considerando il contestuale accoglimento, ai fini del riesame, della domanda cautelare della madre contro il diniego del proprio visto.

La decisione

In seguito all’ordinanza cautelare propulsiva, l’Ambasciata ha riesaminato l’istanza e rilasciato i visti sia alla madre sia al minore, soddisfacendo integralmente la pretesa. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il rilascio è intervenuto soltanto dopo l’ordinanza che aveva rilevato apprezzabili profili di fondatezza del ricorso. Liquidate le spese in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver dato avviso alle parti della possibilità di tale definizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Il rilascio sopravvenuto del bene della vita richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto rilascio del titolo richiesto dall’amministrazione, se determina il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando il soddisfacimento della pretesa interviene a seguito di un’ordinanza cautelare propulsiva che ha rilevato apprezzabili profili di fondatezza del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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