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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25286/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni due di reclusione e euro 4.000 di multa per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia la mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura proposta non rientra tra quelle deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 103/2017. In particolare, la doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non attiene ai soli profili consentiti dal sindacato di legittimità su tale tipo di decisione: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la mancata rilevazione di una causa di non punibilità; la Corte afferma che tale doglianza non è deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Richiamo alla disciplina del patteggiamento, base del provvedimento impugnato.

  • l. n. 103 del 23 giugno 2017

    legge n. 103 del 23 giugno 2017

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé deducibile avverso il patteggiamento quando non si traduca in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente essenziale e limitata, poiché si innesta su un atto negoziale con cui l'imputato accetta la definizione concordata del giudizio.
  • In caso di ricorso inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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