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Sentenza

Sentenza n. 148/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 8 gennaio 2024 n. 5.

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 8 gennaio 2024 n. 5, relativa all'assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente alle annualità oggetto della controversia. L'amministrazione si è costituita, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità 2017/2018 e 2018/2019. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso inutilmente del termine dilatorio costituisce, insieme all'inottemperanza dell'amministrazione, presupposto per l'azione di esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo esecutivo giudiziale e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico, individuando puntualmente le attività amministrative necessarie.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, conferendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine prestabilito.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituita, non abbia eseguito il giudicato e non abbia formulato contestazioni fondate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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