Cassazione Penale, Sentenza n. 30888/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso contestava principalmente la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio e l'elemento psicologico (animus necandi), sostenendo che l'andatura del veicolo fosse minima e che non sussistesse il dolo omicidiario; inoltre si lamentava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2) c.p. (provocazione), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dello stato psichico dell'imputata e la quantificazione della pena
La decisione
il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, ritenendo provato il dolo diretto (anche in forma di dolo alternativo) idoneo al reato di tentato omicidio; ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2) c.p. per mancanza del fatto ingiusto altrui e per evidente sproporzione della reazione; ha negato le attenuanti generiche nonostante la ridotta capacità di intendere e volere già valutata come diminuente, e ha ritenuto adeguata la pena applicata (solo di poco superiore al minimo edittale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e la pubblicazione del provvedimento dovrà omettere generalità e dati sensibili
Norme richiamate
art. 62, n. 2) cod. pen.
la Corte ha ritenuto che manchi il presupposto del 'fatto ingiusto altrui' e, comunque, che la condotta dell'imputata fosse sproporzionata rispetto a qualsiasi fatto ingiusto dedotto; perciò l'attenuante della provocazione è stata esclusa
art. 133 cod. pen.
richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla gravità del reato e agli elementi considerati quando la pena è sotto la media edittale
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Cass. Sez. 1, n. 47339 del 24/9/2024, Tavoletta (Rv.287335 - 01)
giurisprudenza citata a supporto del principio che il dolo diretto, anche in forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo
Cass. Sez. 5, n. 23618 del 11/4/2016, Ganapini (Rv.266915 - 01)
citata per precisare che nel tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto inteso come cosciente volontà di compiere una condotta idonea a provocare la morte con certezza o con alto grado di probabilità
Cass. Sez. 1, n. 28175 dell'8/6/2007, Marin (Rv.237177 - 01) e altre pronunce (De Montis, Nardelli, Alfieri)
citate per il principio secondo cui l'esistenza del dolo omicidiario può essere desunta per via induttiva da altri fatti certi e dalla valutazione globale delle circostanze
Massime di principio
- Il dolo omicidiario per il reato di tentato omicidio può essere accertato anche in assenza della prova di una specifica finalità di uccidere: è sufficiente la volontà cosciente di porre in essere una condotta idonea a provocare la morte con certezza o con elevata probabilità
- Il dolo alternativo (volere indifferentemente due eventi alternativi) è compatibile con il tentativo e può fondare la condanna se desumibile dal complesso probatorio
- La valutazione dell'animus necandi è principalmente di fatto e rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se irrazionale, contraddittoria o carente
- La circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2) richiede l'esistenza di un fatto ingiusto altrui e non opera quando la reazione sia manifestamente sproporzionata al fatto dedotto dalla difesa
- La sussistenza di una diminuita capacità di intendere e volere non garantisce automaticamente riconoscimento delle attenuanti generiche: la gravità e le modalità della condotta possono giustificare il loro diniego
- In sede di determinazione della pena, quando la pena inflitta è sotto la media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- Controversie sull'interpretazione alternativa dei fatti non sono sufficienti a ribaltare la decisione di merito se la motivazione di quest'ultima è coerente e razionale
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