Sentenza del 30/03/2022 n. 1530 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di rinvio - Giudicato - Domande ed eccezioni nuove.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di rinvio ha rigettato l'ammissione di nuove domande ed eccezioni e ha escluso l'esame di questioni non trattate dalla Corte di Cassazione quando ciò avrebbe inciso sulla portata della sentenza di legittimità. È stato dunque affermato il principio di chiusura del giudizio di rinvio e la prevalenza del giudicato implicito della Cassazione, con rinvio all'orientamento delle SS. UU. (cfr. Cass. 3883/2017, Cass. 7243/2006, Cass. 636/2019).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di rinvio (procedimento chiuso dopo la cassazione della sentenza impugnata) è vietato alle parti ampliare il thema decidendum con nuove domande o nuove eccezioni. Operano inoltre le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione: neppure questioni valutabili d'ufficio ma non affrontate dalla Cassazione possono essere dedotte o esaminate nel rinvio se il loro esame comporterebbe l'annullamento o la limitazione degli effetti della decisione di legittimità.
Norme richiamate
artt. 392-394 c.p.c.
Sono richiamati nei termini della sentenza come riferimento ai limiti del giudicato e all'efficacia vincolante di pronunce precedenti nel giudizio di rinvio: il giudice deve rispettare il perimetro decisorio già definito.
d.lgs. 546/1992 art. 63
Richiamato in relazione alla disciplina del procedimento tributario e del giudizio di rinvio, inteso come procedimento finalizzato a una nuova pronuncia conforme alla cassazione senza ampliare il thema decidendum.
Cass. 3883/2017
Precedente di legittimità che conferma il principio di chiusura del giudizio di rinvio e la preclusione delle questioni non affrontate dalla Corte Suprema se la loro esamina inciderebbe sul contenuto della sentenza di cassazione.
Cass. 7243/2006
Giurisprudenza coerente che afferma i limiti all'ampliamento del thema decidendum nel giudizio di rinvio e la rilevanza del giudicato implicito formatosi in sede di legittimità.
Cass. 636/2019
Ulteriore conferma giurisprudenziale del divieto di introdurre nuove questioni nel rinvio quando esse incidono sulla decisione di legittimità.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio è 'chiuso': il giudice deve decidere entro il perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione senza ammettere nuove domande o eccezioni.
- Il giudicato implicito della Cassazione vincola le parti e il giudice di rinvio: questioni non affrontate dalla Corte di legittimità non possono essere sollevate se il loro esame limiterebbe o annullerebbe gli effetti della sentenza di cassazione.
- Neppure questioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate nel rinvio quando la loro trattazione implicherebbe una revisione della portata della pronuncia di legittimità.
- Se una parte vuole far valere nuove questioni non contemplate dalla Cassazione deve ricorrere a rimedi o procedure diversi (es. nuovo giudizio) e non può inserirle nel giudizio di rinvio.
- Il giudice del rinvio deve uniformare la nuova pronuncia alle indicazioni e ai limiti fissati dalla Corte di Cassazione; ogni attività istruttoria o decisionale che travalichi tali limiti è preclusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 829 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 mar 2022Sentenza del 30/03/2022 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →