Cassazione Civile, Ordinanza n. 32031/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato tre cartelle di pagamento poste a base di un'ipoteca iscritta su un immobile di sua proprietà, deducendo in particolare la mancata valida notifica della cartella presupposta e, di riflesso, l'inesistenza o nullità degli atti successivi e l'intervenuta prescrizione del credito. La commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di legge per avere la CTR ritenuto rilevanti due avvisi di intimazione asseritamente notificati con rito di irreperibilità relativa, nonostante l'asserita non validità della notifica della cartella presupposta e la mancata produzione degli atti completi e delle relative ricevute. Ha inoltre lamentato la produzione in appello di documenti in violazione degli artt. 345 c.p.c. e 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, senza notifiche valide e senza atti interruttivi idonei, il credito si fosse prescritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente a un credito di euro 391,16, ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018. Per il resto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese. Ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui la CTR, dopo avere richiamato l'applicazione del regime dell'irreperibilità assoluta per la notifica della cartella, aveva poi fatto leva sulla asserita regolarità di due avvisi di intimazione notificati con irreperibilità relativa senza prima verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto. La Corte ha ribadito che la nullità o omissione della notifica dell'atto presupposto si riflette sugli atti consequenziali e che, in caso di impugnazione dell'atto successivo, il giudice deve scrutinare la regolarità della notifica dell'atto precedente. Ha anche richiamato i principi sulla produzione documentale in appello nel processo tributario e sulla disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa e assoluta.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Per l'irreperibilità relativa, richiamato nel combinato con la disciplina tributaria, impone gli adempimenti notificatori previsti e la prova del perfezionamento mediante la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per l'irreperibilità assoluta la notificazione della cartella è valida solo dopo le ricerche prescritte dalla legge; in tale ipotesi il deposito in casa comunale e l'affissione all'albo del Comune sono sufficienti.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la notifica della cartella e per la disciplina applicabile nelle ipotesi di irreperibilità del destinatario.
art. 8 L. n. 890 del 1982
Nel caso di notifica postale in irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola spedizione.
art. 345 c.p.c.
Nel processo tributario la Corte ne esclude l'applicazione rigida nel senso dedotto dalla ricorrente, ricordando che la disciplina speciale consente la produzione di nuovi documenti in appello entro i limiti del rito tributario.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Fa salva la produzione di nuovi documenti anche in appello, ma nei termini e con le forme previste dal rito tributario; il relativo termine è perentorio.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili al giudizio di appello tributario le norme del giudizio di primo grado, tra cui il termine per la produzione documentale.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per il deposito documentale nel processo tributario è fino a venti giorni liberi prima dell'udienza ed è da considerarsi perentorio.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per le formalità di deposito e produzione documentale nel rito tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente di impugnare l'atto consequenziale deducendo il vizio di omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo non notificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 4 d.l. n. 119 del 2018
Ha determinato l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione dal 2000 al 2010, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
L. n. 136 del 2018
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina dello stralcio dei piccoli debiti.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, la nullità o l'omessa notificazione dell'atto presupposto si riflette sugli atti consequenziali, sicché il contribuente può contestare validamente l'atto successivo deducendo il vizio del precedente non notificato o invalidamente notificato.
- Quando il contribuente impugna solo l'atto consequenziale, il giudice deve verificare anzitutto la regolarità della notifica dell'atto presupposto; solo all'esito di tale verifica può valutare gli effetti sull'atto successivo e sull'eventuale persistenza della pretesa tributaria.
- Nel caso di irreperibilità assoluta, la validità della notifica della cartella presuppone il compimento delle ricerche imposte dalla legge; nel caso di irreperibilità relativa, invece, occorre l'esatta osservanza degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. e la prova del perfezionamento mediante la raccomandata informativa o il suo avviso di ricevimento.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dalla disciplina speciale, ma deve avvenire entro il termine perentorio previsto dal rito e con il rispetto del contraddittorio.
- La sola spedizione della raccomandata informativa non basta, quando la legge richiede la prova della sua effettiva ricezione o dell'avviso di ricevimento per dimostrare il perfezionamento della notifica.
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