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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale del Comune di Termoli, Settore III – Lavori Pubblici, n. 1040 del 27.4.2026, notificata in data 28.4.2026 , avente ad oggetto “Permesso di Costruire – L.R. 17/99, L. 241/1990 e s.m.i. – Lavori di ‘Sistemazione e messa in sicurezza di un vallone di scarico delle acque piovane’ ubicato in via Corsica n.185, identificato al catasto del Comune di Termoli al fg.31 part.lle 1832-105-106-111 – Ditta Richiedente: Acqua di Mare S.r.l. – Conferenza di Servizi art. 14 bis L.241/1990 – Conclusione Positiva”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Conferenza di Servizi.

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e rilascio del permesso di costruire per la sistemazione e messa in sicurezza di un vallone di scarico delle acque piovane

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che, a seguito della riapertura della conferenza di servizi disposta in sede cautelare in un precedente giudizio, ha concluso positivamente il procedimento nonostante i plurimi pareri contrari espressi dal gestore ferroviario. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14-bis e 14-quater della l. 241/1990, per erronea applicazione del silenzio-assenso e omessa considerazione del dissenso espresso; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dell'ordinanza cautelare. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di giusto procedimento e leale collaborazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di acquiescenza; la violazione degli artt. 2, 14-quater, comma 2, e 21-nonies della l. 241/1990, dei principi di buon andamento e corretta amministrazione e del divieto di silenzio inadempimento; infine, la violazione degli artt. 49, 58 e 60 del d.P.R. 753/1980, l'incompetenza, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il gestore ferroviario ha rappresentato che l'intervento potrebbe incidere sulla fascia di rispetto ferroviaria, sulla sicurezza e stabilità dell'infrastruttura, sul deflusso delle acque e sulla pubblica e privata incolumità. Ha altresì richiamato la pendenza di un separato procedimento per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 753/1980.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito né l'impugnazione né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica, affidandola al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Campobasso o a un tecnico qualificato da questi delegato. La verificazione dovrà accertare la natura, consistenza e finalità dell'intervento, la sua incidenza e compatibilità con l'infrastruttura ferroviaria, la collocazione nella fascia di rispetto prevista dall'art. 49 del d.P.R. 753/1980, l'eventuale tombamento del Vallone delle Indie con riporto di circa 4.500 metri cubi di materiale, la realizzazione di un muro in cemento armato di circa 12 metri e la sua eventuale qualificazione come nuova costruzione, le alterazioni del regime idraulico, i possibili incrementi del rischio di allagamento, i profili di stabilità del corpo di riporto e gli eventuali rischi geotecnici. È stato assegnato al verificatore il termine di 60 giorni per depositare una relazione documentata; le parti potranno partecipare ai sopralluoghi e depositare memorie e documenti, anche tramite consulenti tecnici. Quanto alla cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. per il 24 febbraio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quanto alla istanza cautelare articolata nel ricorso, il Collegio ritiene che nel presente quadro, anche alla luce di una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti, le esigenze dell’interessata siano tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare non è stata concessa mediante una sospensione, ritenendosi sufficiente la fissazione sollecita dell'udienza di merito.

  • artt. 14-bis e 14-quater l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'applicazione del silenzio-assenso e la mancata considerazione del dissenso espresso nella conferenza di servizi; il TAR non ha ancora deciso tali censure.

  • artt. 49, 58 e 60 d.P.R. 753/1980

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla fascia di rispetto ferroviaria, alle competenze e all'autorizzazione in deroga; il TAR ha disposto verificazione anche sulla collocazione dell'intervento nella fascia di rispetto di cui all'art. 49.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente insieme al divieto di silenzio inadempimento; la relativa censura non è stata definita.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure contro la determinazione impugnata; il TAR non ha ancora esaminato nel merito tale deduzione.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende da accertamenti tecnici sulla natura dell'intervento, sulla sua incidenza su un'infrastruttura pubblica e sui rischi idraulici o geotecnici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto e sulla domanda cautelare.
  • La verificazione può riguardare anche la qualificazione tecnica e giuridica dell'intervento, inclusa la sua eventuale riconducibilità a una nuova costruzione, purché l'accertamento sia funzionale alla decisione delle questioni dedotte.
  • La tutela cautelare può essere ritenuta adeguatamente assicurata, in presenza di una ponderazione comparativa degli interessi, dalla fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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