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direttiva

Direttiva 2003/81

Direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/81/CE della Commissione aggiorna la direttiva 91/414/CEE iscrive ndo in allegato I le sostanze attive molinate, tiram e ziram. L’iscrizione segue la valutazione scientifica svolta nell’ambito del programma di lavoro per le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e comporta che gli Stati membri possano autorizzare i prodotti contenenti tali sostanze alle condizioni previste dalla direttiva madre. Sono inoltre fissati termini per il recepimento, per l’applicazione delle nuove disposizioni e per il riesame delle autorizzazioni esistenti e dei prodotti autorizzati.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione in allegato I delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram e agli Stati membri tenuti a recepire la modifica della direttiva 91/414/CEE. Riguarda l’autorizzazione, il riesame e l’eventuale modifica o revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, con riferimento agli impieghi esaminati nei rapporti di riesame. La direttiva è rivolta agli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione di molinate, tiram e ziram

La direttiva 2003/81/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’inserimento delle sostanze attive molinate, tiram e ziram. La misura si fonda sull’esito positivo del riesame tecnico-scientifico svolto nell’ambito del programma di valutazione delle sostanze attive e mira a consentire autorizzazioni armonizzate nei diversi Stati membri per i prodotti contenenti tali sostanze.

Contesto e presupposti della modifica

I considerando ricostruiscono il percorso di valutazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92: le tre sostanze figuravano nell’elenco delle sostanze da valutare, sono stati designati gli Stati membri relatori e i relativi rapporti di valutazione sono stati presentati alla Commissione. Il riesame, concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporti della Commissione, non ha evidenziato criticità tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante. Sulla base delle valutazioni effettuate, si ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram o ziram soddisfino in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame.

Iscrizione in allegato I e conseguenze giuridiche

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato alla direttiva 2003/81/CE. L’effetto pratico è che le sostanze attive molinate, tiram e ziram entrano nel novero delle sostanze per le quali, in linea di principio, possono essere rilasciate autorizzazioni ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, purché siano rispettate le condizioni e i limiti previsti dalla direttiva madre.

Termine di recepimento e obblighi degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1º febbraio 2005. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione. La direttiva lascia una certa discrezionalità formale agli Stati membri quanto alle modalità del riferimento nell’atto nazionale: il riferimento può essere contenuto nell’atto di recepimento oppure essere apposto in occasione della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L’articolo 3 prevede un duplice livello di verifica. In primo luogo, gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram o ziram per accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 gennaio 2005.

In secondo luogo, per i prodotti autorizzati contenenti molinate, tiram o ziram come unica sostanza attiva oppure in associazione con altre sostanze attive già iscritte in allegato I entro il 31 luglio 2004, è imposto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. A esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º agosto 2004. Ai sensi dell’articolo 5, i destinatari sono gli Stati membri. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive in allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive molinate, tiram e ziram, secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2003/81/CE.

Valutazione scientifica e base dell’iscrizione

I considerando ricordano che le sostanze sono state valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92, con Stato membro relatore Portogallo per il molinate e Belgio per tiram e ziram. Il riesame si è concluso il 4 luglio 2003 e non ha evidenziato problemi tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

Obblighi di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º febbraio 2005. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 31 gennaio 2005 gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente molinate, tiram o ziram e, se necessario, la modificano o revocano per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti autorizzati secondo i principi uniformi

I prodotti autorizzati contenenti molinate, tiram o ziram come unica sostanza attiva o associati ad altre sostanze attive iscritte in allegato I entro il 31 luglio 2004 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º agosto 2004. Gli Stati membri sono i soli destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela della salutetutela dell’ambiente

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