Direttiva 2003/80
Direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva integra l’allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE introducendo il simbolo che identifica la durata di idoneità all’impiego dei prodotti cosmetici una volta aperti. La misura mira a migliorare l’informazione al consumatore, in particolare per i cosmetici con durata minima superiore a trenta mesi. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro l’11 settembre 2004 e notificare alla Commissione i testi nazionali e la tavola di concordanza.
Stabilisce il simbolo da apporre ai cosmetici per indicare la durata di idoneità all'impiego dopo l’apertura del prodotto
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare a quelli per i quali la durata minima di conservazione supera i trenta mesi e per i quali deve essere indicato il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Vincola gli Stati membri per quanto riguarda il recepimento nell’ordinamento nazionale e l’aggiornamento delle disposizioni di attuazione della direttiva cosmetici.
Direttiva 2003/80/CE: simbolo di durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici
La direttiva interviene nel quadro della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con l’obiettivo di migliorare le informazioni rese ai consumatori circa la durata di utilizzo del prodotto dopo l’apertura. Il considerando centrale evidenzia che, per i cosmetici con durata minima superiore a trenta mesi, deve essere fornita un’indicazione più precisa del periodo in cui il prodotto può essere usato senza effetti nocivi.
Finalità e contesto normativo
La misura si collega all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE, che già prevede l’impiego di un simbolo seguito dall’indicazione del periodo di idoneità all’impiego, espresso in mesi e/o anni. La direttiva 2003/80/CE serve quindi a specificare materialmente quale simbolo debba essere utilizzato, completando l’allegato VIII bis della direttiva cosmetici.
Contenuto tecnico: simbolo da utilizzare
L’articolo 1 inserisce nell’allegato VIII bis il simbolo e il testo contenuti nell’allegato della direttiva. Il simbolo consiste in un barattolo di crema aperto, destinato a rappresentare visivamente la durata di idoneità all’impiego del cosmetico una volta aperto. La disciplina si riferisce in particolare ai prodotti per i quali la durata minima supera i trenta mesi, per i quali il consumatore deve poter conoscere il periodo di utilizzo sicuro dopo l’apertura.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’11 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta quindi di una direttiva che richiede recepimento entro un termine preciso, lasciando agli Stati la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva.
Richiamo formale alla direttiva nelle norme nazionali
Sempre l’articolo 2 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono rimesse alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti del settore cosmetico, la direttiva rileva perché consolida un requisito di etichettatura/informazione al consumatore relativo alla durata di utilizzo dopo apertura. L’operatore deve quindi verificare che il simbolo previsto dall’allegato VIII bis, come integrato dalla presente direttiva, sia correttamente utilizzato secondo la disciplina della direttiva 76/768/CEE.
Disposizioni principali
Introduzione del simbolo di durata d'idoneità all'impiego
L’articolo 1 dispone che l’allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE sia completato con il simbolo e il testo riportati nell’allegato della direttiva. Il simbolo raffigura un barattolo di crema aperto ed è quello da utilizzare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE per indicare il periodo di idoneità all’impiego del prodotto.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’11 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
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