Sentenza n. 16438/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’accesso civico generalizzato, confermato in sede di riesame dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Interno; il diniego sostitutivo del 28 aprile 2026 aveva sostituito quello del 25 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’accesso civico generalizzato a convenzioni stipulate dalla Prefettura di Cosenza con enti gestori di centri di accoglienza nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa 2011-2012, agli atti di controllo, ispezione e vigilanza sui centri e alla corrispondenza con la Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile relativa al medesimo periodo. Dopo il diniego prefettizio del 25 aprile 2026, sostituito integralmente il 28 aprile, il Ministero aveva respinto l’istanza di riesame il 7 maggio 2026. Con cinque motivi il ricorrente ha contestato: 1) l’asserita incompatibilità del diniego con l’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, poiché l’istanza era stata ritenuta preordinata a un controllo generalizzato; 2) l’assenza di individuazione degli interessi tutelati dall’art. 5-bis, di dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale e di valutazione distinta dei documenti, lamentando anche l’uso di motivazioni precostituite; 3) l’illegittima qualificazione dell’istanza come abusiva, emulativa o vessatoria; 4) l’irrilevanza, nei confronti dell’istante, degli oneri derivanti dall’organizzazione interna degli uffici e la pretesa praticabilità della ricerca, richiamando l’attivazione di un gruppo di lavoro regionale; 5) l’omessa considerazione, in sede di riesame, del diniego sostitutivo del 28 aprile e della nota integrativa del 5 maggio, distinti dal diniego originario.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e la domanda di ostensione. Ha ritenuto che la richiesta, riferita a intere annualità o semestri e a documentazione risalente a circa quindici anni prima, fosse massiva e comportasse una ricerca, selezione, estrazione e rielaborazione documentale idonea a interferire in modo sproporzionato con il buon andamento degli uffici. Ha inoltre rilevato che, alla luce del tenore dell’istanza e delle allegazioni, l’interesse appariva individuale e non riconducibile alle finalità pubblicistiche proprie dell’accesso generalizzato. Ha respinto la censura relativa alla mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto e alla valutazione indifferenziata: risultavano acquisiti i pareri prefettizio e dipartimentale posti a fondamento dei dinieghi e, in assenza di illogicità o arbitrarietà, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione del carico di lavoro. Le censure sull’abusività e sugli oneri organizzativi sono state respinte considerando anche le 37 istanze presentate dal medesimo richiedente dal gennaio 2026 e la necessità, attestata dall’attivazione di un gruppo di lavoro regionale, di svolgere un’attività articolata di ricerca e validazione. Infine, la censura sulla mancata distinzione tra i diversi atti è stata respinta perché il provvedimento sostitutivo riproduceva il medesimo esito e le medesime ragioni sostanziali del diniego precedente. Ricorrente condannato alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 33/2013
Secondo la giurisprudenza tuttavia va respinta la richiesta di accesso civico generalizzato nel caso in cui essa sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti un carico irragionevole di lavoro, tale da interferire con il buon andamento dell’Amministrazione.
L’accesso generalizzato può essere negato quando la richiesta è manifestamente onerosa o sproporzionata e il carico di lavoro che comporta interferisce irragionevolmente con il buon andamento amministrativo.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
Attesa la legittimazione diffusa e immotivata sottesa all’istituto dell’accesso civico generalizzato non è possibile un giudizio di meritevolezza a monte, operabile dal legislatore, ma dovrà essere l’amministrazione nel caso concreto a farsene carico laddove ritenga sussistente il conflitto dell’interesse pubblico primario con altri interessi egualmente rilevanti, indicati dalla legge e dalla elaborazione giurisprudenziale.
Le limitazioni all’accesso generalizzato richiedono la valutazione amministrativa concreta del conflitto tra l’interesse conoscitivo e gli altri interessi pubblici o privati rilevanti; tale bilanciamento non elimina la possibilità di respingere richieste massive e sproporzionate per il carico organizzativo.
art. 22 l. 241/1990
Altrimenti si verrebbe a determinare una sovrapposizione dell’accesso civico rispetto a quello c.d. documentale ex art. 22, l. n. 241 del 1990, con conseguente inoperatività di quest’ultimo e dei relativi limiti applicativi, attesa la semplificazione operata dalla disciplina dell’art. 5, commi 2 e 3 proprio con riguardo all’interesse e alla situazione legittimante.
L’accesso generalizzato non deve essere utilizzato per sovrapporsi all’accesso documentale quando la richiesta è sostanzialmente riferita alla tutela della situazione giuridica individuale del richiedente.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato può essere respinto quando la richiesta, per ampiezza, numerosità o concentrazione temporale, comporti un carico manifestamente oneroso o sproporzionato, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione; la valutazione deve riguardare l’impatto concreto sulla funzionalità degli uffici.
- L’amministrazione non è tenuta, per soddisfare una richiesta di accesso civico generalizzato manifestamente onerosa, a svolgere un’attività di elaborazione, selezione o rielaborazione dei dati e dei documenti che non siano già disponibili nei termini richiesti.
- Pur non essendo richiesta la dimostrazione di una legittimazione qualificata o la motivazione dell’istanza, l’accesso generalizzato deve restare funzionale alle finalità di trasparenza e conoscenza dell’attività amministrativa; quando la richiesta risulta diretta esclusivamente alla tutela di una situazione individuale, non può essere impiegato per eludere la disciplina dell’accesso documentale.
- In assenza di illogicità o arbitrarietà, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione circa il carico di lavoro generato da una richiesta massiva; può verificare la ragionevolezza della valutazione sulla base degli elementi concreti relativi alle attività necessarie per reperire e trattare i documenti.
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