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Sentenza

Sentenza n. 16438/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego prefettizio dell’accesso civico generalizzato, confermato in sede di riesame dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Interno; il diniego sostitutivo del 28 aprile 2026 aveva sostituito quello del 25 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’accesso civico generalizzato a convenzioni stipulate dalla Prefettura di Cosenza con enti gestori di centri di accoglienza nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa 2011-2012, agli atti di controllo, ispezione e vigilanza sui centri e alla corrispondenza con la Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile relativa al medesimo periodo. Dopo il diniego prefettizio del 25 aprile 2026, sostituito integralmente il 28 aprile, il Ministero aveva respinto l’istanza di riesame il 7 maggio 2026. Con cinque motivi il ricorrente ha contestato: 1) l’asserita incompatibilità del diniego con l’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, poiché l’istanza era stata ritenuta preordinata a un controllo generalizzato; 2) l’assenza di individuazione degli interessi tutelati dall’art. 5-bis, di dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale e di valutazione distinta dei documenti, lamentando anche l’uso di motivazioni precostituite; 3) l’illegittima qualificazione dell’istanza come abusiva, emulativa o vessatoria; 4) l’irrilevanza, nei confronti dell’istante, degli oneri derivanti dall’organizzazione interna degli uffici e la pretesa praticabilità della ricerca, richiamando l’attivazione di un gruppo di lavoro regionale; 5) l’omessa considerazione, in sede di riesame, del diniego sostitutivo del 28 aprile e della nota integrativa del 5 maggio, distinti dal diniego originario.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e la domanda di ostensione. Ha ritenuto che la richiesta, riferita a intere annualità o semestri e a documentazione risalente a circa quindici anni prima, fosse massiva e comportasse una ricerca, selezione, estrazione e rielaborazione documentale idonea a interferire in modo sproporzionato con il buon andamento degli uffici. Ha inoltre rilevato che, alla luce del tenore dell’istanza e delle allegazioni, l’interesse appariva individuale e non riconducibile alle finalità pubblicistiche proprie dell’accesso generalizzato. Ha respinto la censura relativa alla mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto e alla valutazione indifferenziata: risultavano acquisiti i pareri prefettizio e dipartimentale posti a fondamento dei dinieghi e, in assenza di illogicità o arbitrarietà, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione del carico di lavoro. Le censure sull’abusività e sugli oneri organizzativi sono state respinte considerando anche le 37 istanze presentate dal medesimo richiedente dal gennaio 2026 e la necessità, attestata dall’attivazione di un gruppo di lavoro regionale, di svolgere un’attività articolata di ricerca e validazione. Infine, la censura sulla mancata distinzione tra i diversi atti è stata respinta perché il provvedimento sostitutivo riproduceva il medesimo esito e le medesime ragioni sostanziali del diniego precedente. Ricorrente condannato alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 33/2013

    Secondo la giurisprudenza tuttavia va respinta la richiesta di accesso civico generalizzato nel caso in cui essa sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti un carico irragionevole di lavoro, tale da interferire con il buon andamento dell’Amministrazione.

    L’accesso generalizzato può essere negato quando la richiesta è manifestamente onerosa o sproporzionata e il carico di lavoro che comporta interferisce irragionevolmente con il buon andamento amministrativo.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Attesa la legittimazione diffusa e immotivata sottesa all’istituto dell’accesso civico generalizzato non è possibile un giudizio di meritevolezza a monte, operabile dal legislatore, ma dovrà essere l’amministrazione nel caso concreto a farsene carico laddove ritenga sussistente il conflitto dell’interesse pubblico primario con altri interessi egualmente rilevanti, indicati dalla legge e dalla elaborazione giurisprudenziale.

    Le limitazioni all’accesso generalizzato richiedono la valutazione amministrativa concreta del conflitto tra l’interesse conoscitivo e gli altri interessi pubblici o privati rilevanti; tale bilanciamento non elimina la possibilità di respingere richieste massive e sproporzionate per il carico organizzativo.

  • art. 22 l. 241/1990

    Altrimenti si verrebbe a determinare una sovrapposizione dell’accesso civico rispetto a quello c.d. documentale ex art. 22, l. n. 241 del 1990, con conseguente inoperatività di quest’ultimo e dei relativi limiti applicativi, attesa la semplificazione operata dalla disciplina dell’art. 5, commi 2 e 3 proprio con riguardo all’interesse e alla situazione legittimante.

    L’accesso generalizzato non deve essere utilizzato per sovrapporsi all’accesso documentale quando la richiesta è sostanzialmente riferita alla tutela della situazione giuridica individuale del richiedente.

Massime di principio

  • L’accesso civico generalizzato può essere respinto quando la richiesta, per ampiezza, numerosità o concentrazione temporale, comporti un carico manifestamente oneroso o sproporzionato, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione; la valutazione deve riguardare l’impatto concreto sulla funzionalità degli uffici.
  • L’amministrazione non è tenuta, per soddisfare una richiesta di accesso civico generalizzato manifestamente onerosa, a svolgere un’attività di elaborazione, selezione o rielaborazione dei dati e dei documenti che non siano già disponibili nei termini richiesti.
  • Pur non essendo richiesta la dimostrazione di una legittimazione qualificata o la motivazione dell’istanza, l’accesso generalizzato deve restare funzionale alle finalità di trasparenza e conoscenza dell’attività amministrativa; quando la richiesta risulta diretta esclusivamente alla tutela di una situazione individuale, non può essere impiegato per eludere la disciplina dell’accesso documentale.
  • In assenza di illogicità o arbitrarietà, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione circa il carico di lavoro generato da una richiesta massiva; può verificare la ragionevolezza della valutazione sulla base degli elementi concreti relativi alle attività necessarie per reperire e trattare i documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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