Cassazione Penale, Sentenza n. 45129/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della misura custodiale (retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che i fatti e gli elementi a base della seconda ordinanza (ordinanza del febbraio 2022 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1) erano anteriori o comunque già desumibili al tempo della prima ordinanza (emessa 18 aprile 2018, eseguita 27 maggio 2018, relativa ad omicidio e tentato omicidio e reati connessi), e che sussisteva una connessione qualificata tra le due imputazioni che avrebbe giustificato la retrodatazione dei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha escluso: (i) l'anteriorità cronologica dei fatti contestati nella seconda ordinanza rispetto alla prima; (ii) la sussistenza della connessione qualificata tra i due titoli cautelari; (iii) la desumibilità, alla data della prima ordinanza, del compendio indiziario necessario a sostenere la misura cautelare successiva. Ha considerato inoltre che gli elementi acquisiti dopo il 2018 (dichiarazioni di collaboratori, arresti e sequestri) dimostravano la perdurante partecipazione del Conte all'associazione anche dopo l'arresto, e che la valutazione di tali elementi è questione di merito e non appare viziata da illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare richiede che i fatti della seconda ordinanza siano anteriori alla prima o che gli elementi giustificativi della seconda fossero già desumibili dal materiale posto a fondamento della prima; in caso di "contestazione aperta" (formula temporale ampia) occorre valutare concretamente la persistenza del reato e la prova della prosecuzione in epoca successiva.
art. 416-bis c.p.
Contestazione del reato di associazione di tipo mafioso; la presenza dell'aggravante nei diversi titoli non è di per sé sufficiente a fondare la connessione qualificata o la retrodatazione senza prova che i reati "fine" fossero programmati sin dalla costituzione del sodalizio.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma sul traffico di stupefacenti; utilizzata per la contestazione relativa all'associazione finalizzata al narcotraffico. La mera indicazione temporale ampia nella contestazione non prova automaticamente l'anteriorità cronologica rispetto a precedenti ordinanze.
art. 81, comma 2, c.p.p.
Riferimento alla disciplina della connessione fra più reati; la Corte ha osservato che la qualificazione teleologica della connessione richiede che i reati siano stati programmati nelle linee essenziali sin dall'origine per poter parlare di continuazione e di collegamento utile alla retrodatazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005
Richiamata per il principio secondo cui l'art. 297, comma 3 c.p.p. non può essere applicato in modo formale: è necessario che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero effettivamente desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. richiede prova che i fatti della seconda ordinanza siano anteriori alla prima oppure che gli elementi giustificativi della seconda fossero già "desumibili" dal materiale posto a fondamento della prima, non la sola conoscibilità storica del fatto.
- La mera coincidenza di aggravanti (es. aggravante "416-bis.1") o la presenza di finalità comuni non bastano a fondare la connessione qualificata: bisogna dimostrare che i reati "fine" erano programmati sin dall'origine del sodalizio (connessione teleologica/continuazione).
- In tema di contestazione a catena e contestazioni con formula temporale aperta, la verifica della persistenza della partecipazione associativa dopo un arresto è questione probatoria di merito: elementi utili sono dichiarazioni di collaboratori, sequestri, arresti successivi, organigramma associativo e la presenza di fiduciari esterni che continuano l'attività.
- La detenzione non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo: occorrono elementi concreti per ritenere interrotta l'"affectio societatis"; d'altro canto la semplice assenza di tali elementi può giustificare il rifiuto della retrodatazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito; può censurare solo motivazioni illogiche o carenti: pertanto, in casi simili il ricorso in Cassazione avrà scarse chance se il giudice di merito ha fornito una motivazione lineare e documentata.
- Per ottenere la retrodatazione, nella fase cautelare o in sede di impugnazione è strategico documentare e sottolineare nella prima ordinanza tutti gli elementi indiziari che consentano un "meditato apprezzamento prognostico" circa l'esistenza di ulteriori reati o strutture criminali, affinché risultino desumibili già all'epoca.
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