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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26220/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una condanna per due episodi di rapina commessi in concorso, nei quali l'imputata, secondo i giudici di merito, insieme ad altre persone avrebbe aggredito fisicamente la vittima con pugni e calci, minacciandola e sottraendole denaro e un telefono cellulare. La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione. In cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 526 e 512 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, poi deceduta, non potessero costituire prova esclusiva o decisiva della responsabilità; 2) vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, asseritamente valutata in modo acritico; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancata acquisizione e indicazione di riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie; 4) violazione di legge e vizio motivazionale sull'identificazione dell'imputata, deducendo irregolarità delle individuazioni fotografiche e mancanza di riscontri esterni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non dedotto specificamente in appello e comunque infondato, affermando che il decesso della persona offesa integra impossibilità oggettiva legittimante l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. e che tali dichiarazioni possono anche costituire base esclusiva o determinante dell'accertamento, se sorrette da adeguate garanzie procedurali e da accurato vaglio di credibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, perché non indicava specifici profili di inattendibilità e non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva valorizzato plurimi riscontri esterni. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la prova, purché vagliate con particolare rigore, senza necessità di riscontri estrinseci salvo specifici dubbi sulla attendibilità. Il quarto motivo è stato considerato aspecifico e infondato, perché la forza probatoria del riconoscimento fotografico dipende dalla credibilità della persona che riconosce, non dal rispetto di formalità tipiche dell'art. 213 c.p.p.; anche su questo punto la difesa non si era confrontata con la motivazione di appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice dei fatti contestati, qualificati come rapina aggravata in due episodi unificati dalla continuazione.

  • art. 526 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagini, ma la Corte ne esclude la violazione nel caso di acquisizione ex art. 512 c.p.p. dopo il decesso del dichiarante.

  • art. 512 c.p.p.

    consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto non più esaminabile per impossibilità oggettiva, come nel caso di decesso della persona offesa.

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla difesa a sostegno del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte afferma che, in caso di decesso del dichiarante non imputabile a volontà di sottrarsi al contraddittorio, non vi è violazione se la prova è assistita da adeguate garanzie procedurali.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    base formale del primo e del quarto motivo di ricorso per dedotta violazione di legge processuale.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    base formale del secondo motivo per dedotto vizio di motivazione.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    base formale del terzo motivo per dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per sostenere la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ribadisce che tali riscontri non sono sempre necessari.

  • art. 213 c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l'irregolarità del riconoscimento fotografico; la Corte afferma che la valenza probatoria dell'individuazione non dipende da tali formalità.

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in forma cartolare.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, quando acquisibili per sopravvenuta impossibilità oggettiva di esame in dibattimento, possono essere utilizzate anche se il dichiarante è deceduto, senza che ciò comporti di per sé violazione del diritto al contraddittorio.
  • Dopo i principi consolidati della Corte EDU, la prova dichiarativa formata fuori dal dibattimento può costituire anche base esclusiva o determinante della condanna, purché sia accompagnata da adeguate garanzie procedurali, da un accurato vaglio di credibilità e dalla coerenza con il contesto probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, in linea di principio, bastare da sole a fondare l'affermazione di responsabilità; i riscontri esterni diventano necessari solo quando emergano specifici elementi idonei a mettere in dubbio la credibilità del dichiarante.
  • Il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini è una forma di dichiarazione-riproduzione di una percezione visiva e la sua attendibilità dipende soprattutto dalla credibilità della persona che riconosce, non dal rispetto di particolari formalità tipiche di altri atti di individuazione.
  • Nel giudizio di legittimità le censure sulla credibilità della persona offesa o sull'attendibilità del riconoscimento devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La mancata specifica deduzione in appello di una violazione di legge processuale può precludere la successiva deducibilità del relativo motivo in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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