Cassazione Penale, Sentenza n. 3937/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma sostenendo la violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge n. 69/2005 (principio della doppia punibilità), deducendo che la sentenza rumena riconosciuta in Italia riguarda reati tributari per importi che, secondo la difesa, non soddisferebbero la soglia di punibilità prevista dalla corrispondente normativa italiana (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In subordine veniva proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 nella parte che derogherebbe al principio di doppia incriminazione per reati fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente l'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2005 nella fase di riconoscimento della sentenza straniera, mentre il riconoscimento, quando la consegna è rifiutata ai sensi dell'art. 18-bis, è regolato dal d.lgs. n. 161/2010 e richiede il rispetto del principio di doppia incriminazione salvo l'eccezione prevista dall'art. 11 del medesimo d.lgs. La Cassazione ha inoltre rilevato che dagli atti non risulta con chiarezza a quale fattispecie del diritto penale tributario italiano corrisponda la condotta contestata in Romania (necessità di verificare equivalenza, anche rispetto alle soglie economiche), e ha disposo che la Corte di appello compia gli accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69/2005. Infine, la Corte ha ricordato che, se il riconoscimento non fosse possibile, l'art. 18-bis impone l'esecuzione della richiesta di consegna.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis
"Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
Stabilisce la facoltà di rifiutare la consegna (per persone residenti) concedendo l'esecuzione della pena in Italia; la Cassazione precisa che, se la consegna è rifiutata e si procede al riconoscimento della sentenza straniera, si applicano le regole del d.lgs. n. 161/2010.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 7
L'art. 7 (in particolare il comma 2) prevede disposizioni specifiche per i reati in materia di tasse e imposte; la Corte ha rilevato che tale disciplina non è applicabile al caso di riconoscimento della sentenza straniera a seguito del rifiuto della consegna, per il quale vige invece il d.lgs. n. 161/2010.
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 - art. 10, art. 11
"[art. 10, comma 1, lett. f] il riconoscimento... è possibile a condizione che il fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna, sia 'previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato'"; "[art. 11] 'Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni... e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69'"
Il d.lgs. 161/2010 regola il riconoscimento delle condanne straniere in Italia: in generale richiede la doppia incriminazione (art.10), salvo l'eccezione dell'art.11 che consente il riconoscimento anche senza doppia incriminazione per reati elencati (art.8 l.69/2005) quando sia prevista pena non inferiore a tre anni.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 4
Riferimento alla fattispecie di reato tributario e alla soglia di punibilità (150.000 euro) evocata dalla difesa; la Corte richiama la necessità di verificare la corrispondenza tra la condotta straniera e le fattispecie italiane, comprese eventuali soglie economiche.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 8, comma 1
Contiene l'elenco delle fattispecie per le quali può operare il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione ai sensi del d.lgs. n. 161/2010, richiamato dall'art.11 del d.lgs.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 16
Consente alla corte di compiere atti per l'acquisizione di informazioni o altri accertamenti integrativi; la Cassazione ha disposto che la Corte di appello utilizzi questo strumento per verificare la corrispondenza delle fattispecie.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22, comma 5
Norma procedurale sulle comunicazioni di legge; la Cassazione ha delegato alla cancelleria gli adempimenti comunicativi previsti.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8677 del 09/01/2019 (Lattanzi)
Riferimento giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui, in caso di rifiuto della consegna e riconoscimento della sentenza straniera, è necessario rispettare il principio di doppia incriminazione salvo le eccezioni del d.lgs. n. 161/2010.
Massime di principio
- Se la corte rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18-bis l.69/2005 e decide di riconoscere la sentenza straniera, il riconoscimento è regolato dal d.lgs. n. 161/2010 e richiede il rispetto del principio di doppia incriminazione (art.10), salvo l'applicazione dell'art.11 del d.lgs. quando ricorrono le condizioni ivi previste.
- La deroga prevista dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2005 (specifica per i reati in materia di tasse e imposte) non si applica alla fase di riconoscimento della sentenza straniera eseguita al posto della consegna; essa riguarda altri profili della disciplina della consegna.
- Per reati tributari occorre verificare la corrispondenza tra la fattispecie straniera e le corrispondenti fattispecie italiane, comprese eventuali soglie quantitative (es. art.4 d.lgs. 74/2000); se la corrispondenza non è chiara, la corte deve acquisire informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 l.69/2005.
- Se, dopo gli accertamenti, il riconoscimento della sentenza straniera non risulta possibile per mancata equivalenza, la normativa impone che venga eseguita la richiesta di consegna formulata dallo Stato membro (art. 18-bis l.69/2005).
- In presenza di documentazione incompleta o di incertezza sulla qualificazione penale della condotta straniera, è corretto procedere al rinvio o a ulteriori istruttorie, per evitare decisioni di riconoscimento basate su una comparazione giuridica inadeguata.
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