Cassazione Penale, Ordinanza n. 15281/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione in relazione a un ciclomotore. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento di un atto processuale, sostenendo che la motivazione di merito sulla sua responsabilità sarebbe stata illogica e fondata su una lettura errata delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione, ma la doglianza riproduceva questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, e ha richiamato il principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere desunto anche da elementi indiziari, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo costituito da doglianze di merito non scrutinabili in cassazione e prive di specifica deduzione di un reale travisamento della prova; ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato sulla provenienza del bene e, in tema di ricettazione, la prova del dolo può essere tratta anche da elementi indiretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione è ritenuta configurabile anche quando l'elemento soggettivo risulti desunto in via indiretta da circostanze obiettive, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il travisamento della prova è rilevante solo se specificamente individuato con riferimento a emergenze processuali decisive già valorizzate in sentenza; non è sufficiente una generica contestazione dell'apprezzamento probatorio.
- Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta anche da elementi indiziari o indiretti, inclusa l'inattendibilità o l'assenza di una credibile spiegazione sulla provenienza del bene ricevuto.
- Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →