Cassazione Penale, Sentenza n. 6862/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per ricettazione (4 mesi reclusione e €200 di multa). Il difensore, privo del mandato specifico post-sentenza previsto dall'art. 581, comma 1‑quater c.p.p., deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (contestando motivazione apodittica) e, in subordine, la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, ritenendo illogica la mancata conversione per un soggetto venditore ambulante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore non era munito del mandato specifico ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1‑quater c.p.p. (norma introdotta dall'art. 33 del d.lgs. 10/10/2022, n.150) e ha affermato che tale requisito è applicabile anche al giudizio di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte non ha esaminato il merito per via dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 53 L. n. 689 del 1981
Richiamata dal ricorrente per chiedere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; anche questa questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
La Corte ha interpretato la norma come requisito essenziale e di forma per la ammissibilità dell'impugnazione proposta da imputati assenti: è necessario che l'imputato conferisca al difensore un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la sua assenza rende inammissibile il ricorso anche in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre le conseguenze della dichiarata inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; menzionato ma non decisivo rispetto all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ricorsi proposti da imputati 'in assenza' è obbligatorio che il difensore disponga di un mandato specifico ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza; la mancanza rende inammissibile l'impugnazione anche davanti alla Cassazione.
- Quando si sollevano questioni di non punibilità (es. art. 131‑bis c.p.) o richieste di conversione della pena (art. 53 L. 689/1981), è essenziale curare preventivamente i profili formali (mandato, termini, documentazione) perché la corte di legittimità può non entrare nel merito se rileva vizi procedurali.
- L'inammissibilità per vizi formali comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Se si vuole impugnare una sentenza quando l'imputato è assente, il mandato specifico deve essere raccolto dopo la pronuncia della sentenza e si consiglia di documentarne la data e il contenuto sul fascicolo per evitare contestazioni.
- Le argomentazioni sostanziali (vizi di motivazione, applicazione di norme penali sostanziali o conversione della pena) rischiano di restare inespresse se non si soddisfano prima i requisiti processuali di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →