Sentenza n. 1841/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 102/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 102/2023, recante condanna al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 102/2023, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere differenze retributive, quantificate in euro 11.345,20 oltre interessi e rivalutazione, sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Napoli. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione e non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di pagamento entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dall'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario dovrà effettuare i depositi esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione presuppone anche il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale, per la disciplina delle spese di missione connesse all'incarico commissariale.
Circolare Ministero del Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
È richiamata per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico di commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso; il termine decorre, secondo il TAR, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una sentenza del giudice ordinario, attestata da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni integrano i presupposti per l'azione di ottemperanza finalizzata all'esecuzione di un obbligo pecuniario a carico dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione cui appartiene il soggetto nominato.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →