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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di VIA favorevole, subordinato a condizioni ambientali, e i presupposti pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale PNRR

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale su un parco agrivoltaico, nella parte in cui recepiva alcune prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale PNRR. Le prescrizioni contestate imponevano, tra l’altro, lo stralcio di aree di impianto nei pressi di edifici rurali, compensazioni ambientali rapportate anche alla superficie di una stazione elettrica di Terna già esistente, la realizzazione di nuclei di naturalità lungo il tracciato del cavidotto, corridoi ecologici e siepi perimetrali, la conservazione di muretti a secco o cumuli di sassi, una fascia verde di 80 metri lungo una strada e ulteriori misure di mitigazione intorno a un edificio rurale. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina in materia di VIA, autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, aree idonee, tutela paesaggistica e procedimento amministrativo; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei fatti; illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sproporzione e sviamento; violazione dei principi di legalità, tipicità, precauzione e massima diffusione delle fonti rinnovabili. Ha inoltre sostenuto che il Ministero dell’Ambiente non avrebbe potuto recepire acriticamente pareri istruttori o consultivi e avrebbe dovuto motivare autonomamente il bilanciamento tra tutela ambientale e paesaggistica e promozione delle energie rinnovabili. È stato evidenziato che alcune prescrizioni avrebbero ridotto la superficie radiante e la potenza dell’impianto in misura tale da comprometterne la sostenibilità economica.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittima la condizione n. 1, lett. F, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, relativa allo stralcio delle aree di impianto nei pressi del Casale Chiappa, perché non adeguatamente motivata nel quantum, non proporzionata, non coordinata con la fascia di rispetto già prevista e idonea a rendere diseconomico il progetto. È stata annullata anche la parte corrispondente della condizione n. 4, lett. E, che reiterava lo stralcio e prevedeva misure di mitigazione riferite anche a un aggregato rurale destinato alla demolizione. È stata annullata la condizione n. 1, lett. G, nella parte relativa alle compensazioni parametrate alla superficie della stazione elettrica di Terna già esistente e agli interventi lungo il cavidotto, poiché l’opera elettrica non faceva parte del progetto e il cavidotto era interrato, senza gli impatti paesaggistici o faunistici presupposti dalla prescrizione. Sono state annullate le prescrizioni della Soprintendenza relative alla fascia verde di 80 metri lungo via San Bernardo e alla fascia verde intorno al Casale Chiappa, ritenute sproporzionate e non giustificate da prevalenti valori paesaggistici: la mera visibilità dell’impianto non equivale a impatto visivo negativo e, nel contesto di un ordinario paesaggio agrario pianeggiante e di una strada priva di specifico interesse culturale o paesaggistico, la fascia verde di 30 metri già prevista era ritenuta adeguata. Il TAR ha invece mantenuto le prescrizioni relative alla siepe perimetrale e ai corridoi ecologici, considerandole espressione di discrezionalità tecnica non smentita da travisamento dei fatti e non risultando dimostrata la loro incidenza sulla produttività dell’impianto; ha precisato che esse dovranno essere adeguatamente dettagliate e non potranno incidere sulla superficie complessiva autorizzata. È stata mantenuta anche la prescrizione relativa alla conservazione di muretti a secco e cumuli lapidei, interpretata limitatamente ai manufatti effettivamente esistenti nell’area, da individuare mediante planimetria e relazione. È stata infine ritenuta legittima la prescrizione della Soprintendenza sulle ulteriori indicazioni in corso d’opera, riqualificata come facoltà di specificare le modalità esecutive degli interventi già individuati nella VIA, senza introdurre misure nuove o incidere sulla superficie radiante. Il decreto di VIA è stato quindi annullato solo nei limiti delle prescrizioni illegittime. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 23 e ss. d.lgs. 152/2006

    Disciplina del procedimento di VIA e dei relativi provvedimenti e condizioni ambientali.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. 152/2006

    il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione

    La decisione di VIA deve essere motivata, anche con riguardo alle prescrizioni che incidono concretamente sul progetto.

  • art. 28, comma 6, d.lgs. 152/2006

    Riguarda la possibilità di stabilire ulteriori condizioni ambientali quando emergano impatti negativi, imprevisti, ulteriori o diversi rispetto a quelli valutati; non legittima l'introduzione di misure nuove estranee all'attuazione delle condizioni già individuate.

  • art. 3-quater, comma 2, d.lgs. 152/2006

    l’attività della PA deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile

    Impone la considerazione prioritaria degli interessi ambientali e culturali nell'ambito della ponderazione degli interessi, senza escludere il necessario bilanciamento con gli altri interessi pubblici coinvolti.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 199/2021

    l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante

    Per gli impianti da fonti rinnovabili ubicati in area idonea, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante; l'autorità competente non può recepirlo acriticamente senza autonoma valutazione e motivazione.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Riconduce gli impianti alimentati da fonti rinnovabili a interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Rileva ai fini della qualificazione dell'area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede la motivazione del provvedimento amministrativo, inclusa la giustificazione concreta delle prescrizioni imposte.

  • art. 28 d.lgs. 42/2004

    I poteri ministeriali ivi previsti riguardano interventi relativi a beni culturali o aree di interesse archeologico; non costituiscono una generale fonte per imporre prescrizioni paesaggistiche ulteriori e indeterminate.

  • Allegato A, punto A.15, d.P.R. 31/2017

    Ricondurrebbe i cavi interrati e gli interventi nel sottosuolo privi di modifiche permanenti della morfologia del terreno tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, rilevanti nel giudizio sulla necessità di compensazioni.

Massime di principio

  • Un provvedimento formalmente favorevole, quale un giudizio positivo di VIA o un'autorizzazione, è illegittimo quando le prescrizioni imposte determinano sostanzialmente un diniego o rendono antieconomica la realizzazione dell'intervento: se tale risultato è voluto, ricorre sviamento di potere; se è inconsapevole, ricorrono difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
  • Nel procedimento di VIA l'autorità competente non può recepire acriticamente le prescrizioni formulate da organi tecnici o consultivi, ma deve verificarne la riferibilità al progetto, la congruità, la proporzionalità e l'incidenza concreta, fornendo una motivazione adeguata, soprattutto quando le prescrizioni riducono significativamente la superficie o la produttività dell'impianto.
  • Per gli impianti da fonti rinnovabili localizzati in area idonea, il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; la qualificazione dell'area non elimina la ponderazione degli interessi, ma impedisce che prescrizioni limitative siano giustificate dalla mera visibilità dell'impianto o da generici richiami alla tutela paesaggistica, senza dimostrazione di prevalenti valori paesaggistici e di un concreto impatto negativo.
  • Le prescrizioni ambientali devono riguardare impatti effettivamente riconducibili al progetto valutato: non possono imporre compensazioni riferite a opere già esistenti e non comprese nell'intervento, né misure giustificate da impatti che, per le caratteristiche dell'opera, non risultano concretamente configurabili.
  • Le prescrizioni formulate in termini generali o non dettagliati possono essere mantenute soltanto se interpretate come misure attuative di obblighi già individuati nella VIA; la loro successiva specificazione non può introdurre prescrizioni nuove, estranee al progetto valutato, né incidere sulla superficie radiante o sull'estensione complessiva autorizzata.
  • La discrezionalità tecnica nella definizione di misure di mitigazione ambientale e paesaggistica è sindacabile quando risulti fondata su un travisamento dei fatti, su un'istruttoria inattendibile, su motivazione apodittica o su una misura sproporzionata; non è invece sufficiente il mero dissenso del proponente, se non sia dimostrata l'incidenza concreta della prescrizione sulla produttività dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggistica
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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