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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38358/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che dagli elementi istruttori non sarebbe emersa la prova della responsabilità penale. Contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illogico che il fatto fosse stato descritto come non lieve/grave pur essendo stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e punito con pena contenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata fondava la responsabilità su elementi convergenti: la cessione era stata direttamente osservata dagli operanti, era stata confermata dal cessionario trovato poco dopo in possesso della sostanza, il ricorrente era stato visto chinarsi verso la scatola contenente cocaina ed era stato trovato in possesso di banconote di vario taglio. Ha inoltre escluso ogni contraddizione tra la qualificazione del fatto come grave e la sua sussunzione nell'ipotesi di lieve entità, rilevando che anche la pena, pur contenuta, e la valutazione della personalità dell'imputato erano state adeguatamente motivate. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità resta compatibile con una valutazione di gravità del fatto ai fini del giudizio complessivo e della determinazione della pena; la pena contenuta e la qualificazione del fatto non sono tra loro incompatibili.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata valorizzi in modo coerente plurimi indici probatori convergenti, quali l'osservazione diretta della cessione, la conferma del cessionario e il rinvenimento di elementi materiali compatibili con lo spaccio.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non impedisce al giudice di rilevare la gravità concreta della condotta ai fini della motivazione sulla pena e sulle circostanze attenuanti generiche.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se ancorata non solo alla gravità del fatto, ma anche alla personalità dell'imputato e alla complessiva valutazione del caso concreto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella già logicamente sviluppata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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