Cassazione Civile, Sentenza n. 25895/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore (cat. D/1). La società aveva presentato DOCFA proponendo una rendita molto ridotta escludendo dalla stima la torre dell'aerogeneratore ritenendola componente impiantistica esclusa ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. L'Agenzia rettificò includendo la torre (calcolando rendita maggiore). In primo grado il ricorso della società fu accolto; la CTR di Basilicata, in appello, ritenne invece la torre una "costruzione" inseribile nella stima catastale. La ricorrente impugnava la sentenza della CTR denunciando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione della L. 208/2015, omissione di esame di questioni decisive di fatto e carenza di motivazione sulla qualificazione della torre come componente impiantistica o come costruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e mancanza di accertamento su fatto decisivo) ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente verificato se la torre costituisca un "macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto" funzionale al processo produttivo e quindi escluso dalla stima catastale. I motivi 9, 10 e 11 sono stati invece rigettati; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per: a) accertare se la torre sia qualificabile come componente impiantistica esclusa dalla rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015; b) procedere a un nuovo accertamento della rendita catastale applicando i principi di stima e i coefficienti di legge. La sentenza di merito è dunque annullata e la controversia rimandata per nuovo esame; la decisione finale sulla rendita resta affidata alla CTR dopo gli accertamenti richiesti.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), art.1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come criterio di esclusione basato sulla strumentalità al processo produttivo: componenti impiantistiche funzionali sono escluse dalla base imponibile catastale indipendentemente dal fatto che siano o meno stabilmente infisse al suolo. La qualificazione richiede un accertamento di fatto sulla funzione della componente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142, art.28, comma 2
il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.
Norma fondamentale per la metodologia di stima delle unità a destinazione speciale: prescrive il criterio del valore venale e, in mancanza, il costo di ricostruzione con coefficienti di riduzione. La Corte richiama che tali criteri restano applicabili nella stima diretta delle centrali speciali.
D.M. 2 gennaio 1998, n.28, art.2, comma 3
l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1.
Definisce i requisiti di autonomia funzionale e reddituale per l'accatastamento; utile per distinguere tra 'costruzione' e componente impiantistica. La Corte richiama la nozione per valutare se la torre abbia autonomia funzionale rispetto al processo produttivo.
Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 10 febbraio 2016
le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo...
Fornisce criteri operativi per distinguere i diversi elementi ai fini della stima: in particolare chiarisce quali componenti devono essere escluse (impianti funzionali). La Corte riconosce il valore interpretativo della circolare ma afferma che la qualificazione concreta del singolo elemento richiede accertamento di fatto.
Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 13 giugno 2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori ... trattasi di vere e proprie torri ... da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L'amministrazione ha indicato la torre come "costruzione" da includere nella rendita; la Corte tuttavia sottolinea che tale prassi amministrativa non esclude la possibilità di qualificare la torre come componente impiantistica ove dall'accertamento emerga la sua piena strumentalità al processo produttivo.
Nota Direzione Centrale Catasto prot. n. 60244 del 27 aprile 2016
vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..
Chiarimento amministrativo che indica la torre e le fondazioni come componenti immobiliari oggetto di stima; la Corte ricorda questi orientamenti ma richiede un esame istruttorio concreto sull'essenzialità della torre all'impianto produttivo.
R.D.L. 11 agosto 1939, n.652 (Testo catastale), art.4
si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.
Nozione storica di 'immobile urbano' usata per inquadrare cosa possa rientrare nella categoria delle costruzioni da considerare nella rendita; la Corte richiama la nozione nel contesto della qualificazione della torre.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.36, n.4 (sulla motivazione)
Riferimento alla necessità della motivazione degli atti e delle decisioni: la Corte valuta la motivazione della CTR e assume che, su questioni decisive di fatto, debba essere fornito un accertamento e una motivazione adeguati.
Massime di principio
- La qualificazione di una componente (es. torre di aerogeneratore) come "costruzione" o come "macchinario/impianto" escluso dalla rendita ai sensi dell'art.1, comma 21, L.208/2015 dipende da un accertamento di fatto sulla sua strumentalità al processo produttivo: non è decisivo il mero ancoraggio al suolo, ma la funzione effettiva rispetto alla produzione.
- Le circolari e le note dell'Amministrazione (es. 2/E, 27/E, nota prot. 60244) forniscono criteri interpretativi importanti ma non escludono che il giudice possa ritenere, dopo adeguata istruttoria, che una componente strutturalmente connessa sia invece impianto funzionale escluso dalla stima.
- In procedure DOCFA, l'avviso di rettifica è motivato se indica i dati oggettivi e la stima diretta; tuttavia, se l'Ufficio disattende elementi forniti dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specifica per delimitare l'oggetto del contenzioso.
- In caso di contestazione sulla natura dell'elemento (costruzione vs impianto), il giudice deve compiere un accertamento tecnico-economico puntuale (esame dei pareri tecnici, rilievi istruttori) e motivare in ordine all'autonomia funzionale e reddituale della componente.
- Se il giudice di merito non accerta un fatto decisivo (es. la funzione essenziale o meno della torre), la Cassazione annulla con rinvio: pertanto, per ottenere un esito favorevole è cruciale predisporre e far valere prove tecniche e accertamenti dettagliati.
- Nella nuova valutazione della rendita vanno osservati i criteri di stima previsti (valore venale del biennio di riferimento, costo di ricostruzione in via residuale, coefficienti di legge e inclusione/esclusione delle voci di costo secondo la normativa catastale e le circolari applicabili).
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