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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23920/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione proposta da Giletti avverso il diniego di estinzione del reato risultante da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, irrevocabile il 30/01/2016). Il GIP aveva ritenuto che l'effetto estintivo fosse precluso perché, nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza di patteggiamento, l'imputato avrebbe commesso un altro delitto di bancarotta semplice, definito con sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente censurava l'equiparazione operata dal giudice dell'esecuzione tra la sentenza di estinzione per messa alla prova e la sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti, sostenendo che la declaratoria di estinzione per messa alla prova non comporta accertamento della commissione del reato e quindi non può ostare all'estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte fondata, ritenendo che la sentenza che definisce il procedimento con declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non equivale alla sentenza emessa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti e non comporta l'accertamento della commissione del reato ai fini dell'art. 445, comma 2, c.p.p. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L'art. 445, comma 2, impedisce l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento se nei cinque anni successivi è stata accertata la commissione di un nuovo delitto con sentenza passata in giudicato; la Corte ha precisato che tale ostativo si applica solo se il nuovo delitto è stato giudizialmente accertato in modo idoneo (es. sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti), ma non quando la sentenza successiva è di estinzione per messa alla prova, la quale non accerta la commissione del reato.

  • art. 464-septies, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La Corte ha osservato che la sentenza ai sensi di questa norma non comporta accertamento della commissione del reato e non è equiparabile alla sentenza che applica la pena su richiesta delle parti.

  • art. 464-bis e art. 464-quater, cod. proc. pen.

    Richiamate nel ragionamento giurisprudenziale: l'istruttoria per la messa alla prova può comportare verifiche sulle condizioni per pronunciare un proscioglimento, ma ciò non trasforma la sentenza di estinzione per messa alla prova in un accertamento di responsabilità analogo alla sentenza di patteggiamento.

  • art. 168-bis, comma 1 e art. 168-ter, comma 1, cod. pen. (citati nel ricorso)

    Norme richiamate dal ricorrente nel mezzo impugnatorio; nella decisione di Cassazione non sono risultate decisive per la statuizione centrale, che si fonda sull'interpretazione delle norme processuali relative alla messa alla prova e all'effetto ostativo di cui all'art. 445 c.p.p.

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non costituisce un accertamento della commissione del reato e pertanto non può essere considerata, ai fini dell'art. 445, comma 2, c.p.p., quale fatto impeditivo dell'estinzione derivante da una precedente sentenza di patteggiamento.
  • L'effetto ostativo previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. si verifica solo quando nel quinquennio successivo sia intervenuta una nuova decisione giudiziale che accerta la commissione di un reato in modo tale da essere assimilabile alla sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti; le decisioni di estinzione per messa alla prova non rientrano in tale categoria.
  • Nelle ipotesi di reati fallimentari, il momento consumativo da considerare per il computo del quinquennio coincide con la data della dichiarazione di fallimento; tale criterio è consolidato e rileva per valutare la sussistenza o meno del termine quinquennale.
  • Il giudice dell'esecuzione non può automaticamente equiparare gli esiti procedurali diversi (patteggiamento vs. messa alla prova); deve valutare la natura e gli effetti giuridici distinti di ciascuna pronuncia prima di ritenere preclusa l'estinzione del reato.
  • In casi analoghi, se l'ostativo viene dichiarato sulla base di una sentenza di estinzione per messa alla prova, è possibile impugnare tale decisione sostenendo che la declaratoria di estinzione non ha i caratteri dell'accertamento della responsabilità necessari per attivare il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p.

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