Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del parere contrario prot. n. 37515 del 4.06.2020 espresso dalla Commissione alloggi del Comune di Chieti prot. n. 37515 del 4.06.2020 sulla richiesta di sanatoria presentata in data 15 aprile 2019 dell’alloggio E.r.p. sito in Chieti alla via -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202000332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario della Commissione assegnazione alloggi del Comune di Chieti sulla richiesta di sanatoria dell’occupazione di un alloggio ERP, motivato dal precedente decreto di rilascio e dalla mancata produzione dei certificati penali del richiedente e della moglie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere contrario del 4 giugno 2020 alla sanatoria dell’occupazione dell’alloggio ERP. Ha dedotto la violazione dell’art. 36 della legge regionale Abruzzo n. 96/1996 e delle norme sui requisiti per l’assegnazione, nonché sviamento; difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; lesione del legittimo affidamento, sostenendo che il diniego pregiudicava la sua posizione di occupante e la possibilità di accedere alla sanatoria regionale. Dagli atti risultava che era entrato nell’alloggio quale ospite temporaneo, con autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale, e che, dopo il decesso dell’assegnatario, rivendicava una successiva occupazione suscettibile di sanatoria. L’ATER ha resistito, depositando gli atti del procedimento.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che l’autorizzazione all’ospitalità temporanea non attribuisca diritti al subentro né consenta di trasformare il titolo assistenziale in un titolo abitativo o di utilizzare la successiva permanenza per accedere alla sanatoria prevista dall’art. 36 della legge regionale n. 96/1996. Il ricorrente non risultava essere stato incluso nel nucleo familiare dell’assegnatario mediante autorizzazione all’ampliamento, che avrebbe dovuto essere richiesta dall’assegnatario prima del decesso; inoltre, non ha provato l’effettiva convivenza, avendo prodotto soltanto una richiesta di variazione di residenza priva di seguito. Il TAR ha rilevato anche la morosità nei canoni o nelle indennità di occupazione e, in via dirimente, la mancata prova dell’assenza di precedenti penali per il ricorrente e il suo nucleo familiare, requisito richiamato dall’art. 36 attraverso l’art. 2 della legge regionale. Ha quindi escluso i vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’ATER € 2.000, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 1-bis, 2 e 4, l.r. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96

    L’art. 36, comma 1-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 96/1996, come modificato/integrato prevede quanto segue: “1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3. 2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso. [...] 4. L'assegnazione è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 ottobre 2016; b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L. R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni”.

    La sanatoria richiede che l’occupazione senza titolo sussistesse alla data indicata dalla legge e che ricorrano la continuità dell’occupazione del medesimo nucleo familiare e i requisiti soggettivi richiamati. Nel caso deciso, il precedente titolo di ospitalità temporanea non consentiva di convertire la presenza in una posizione utile alla sanatoria.

  • art. 16 l.r. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96

    Invero, il ricorrente ha fatto ingresso nell’alloggio, a mero titolo di ospitalità, ottenendo la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 16 legge Regione Abruzzo n. 96/1996. Tale circostanza esclude, per sua stessa previsione normativa, consolidamenti di sorta utili ad ingenerare alcun diritto al subentro

    L’autorizzazione all’ospitalità temporanea non consolida una posizione utile al subentro né legittima la trasformazione della presenza assistenziale in occupazione abitativa suscettibile di sanatoria.

  • art. 2 l.r. Abruzzo n. 96/1996

    In via dirimente, manca anche nel presente giudizio, la prova dell’assenza, per lui e per il suo nucleo familiare, di precedenti penali, come disciplinato dall’art. 2 legge n. 96/1996, cui pure fa espresso richiamo l’art. 36 della detta legge. Anche sotto tale profilo il ricorrente non ha prodotto nulla, seppure tale condizione fosse stata chiaramente indicata nel parere di rigetto quale condizione ostativa.

    L’assenza dei precedenti penali, richiesta per l’assegnazione e richiamata dalla disciplina della sanatoria, deve essere provata dal richiedente; la mancata produzione della prova costituisce una ragione ostativa.

Massime di principio

  • L’autorizzazione all’ospitalità temporanea in un alloggio ERP, rilasciata per finalità assistenziali, non attribuisce al beneficiario un diritto al subentro né consente di convertire la permanenza in un titolo abitativo utile a ottenere la sanatoria dell’occupazione.
  • La sanatoria dell’occupazione di un alloggio ERP prevista dall’art. 36 l.r. Abruzzo n. 96/1996 presuppone la ricorrenza delle condizioni temporali e familiari stabilite dalla legge e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’assegnazione; tali condizioni devono essere documentate dal richiedente.
  • La mera richiesta di variazione della residenza, priva di prova ulteriore, non dimostra di per sé l’effettiva convivenza né l’inclusione dell’occupante nel nucleo familiare dell’assegnatario ai fini del subentro o della sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.