Cassazione Penale, Ordinanza n. 25907/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per il furto tentato aggravato dal numero delle persone e, per due imputati, anche per il furto consumato, con esclusione dell’aggravante del danno di rilevante valore.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma, aveva confermato la responsabilità penale per un furto tentato aggravato dalla presenza di più persone, commesso ai danni di una società, e aveva inoltre condannato due di essi per un ulteriore furto consumato verificatosi presso lo stabilimento della medesima società in altra data, escludendo però l’aggravante del danno di rilevante valore. L’unico motivo dedotto riguardava la pretesa invalidità della querela, ritenuta dai ricorrenti non idonea a sostenere l’azione penale. La Corte di cassazione ha reputato la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio del favor querelae e l’orientamento secondo cui, in caso di dubbio, le espressioni della querela vanno interpretate nel senso di attribuire ad esse efficacia, nonché la possibilità che la querela sia validamente presentata anche da chi abbia un potere di fatto sulla cosa.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
riferimento implicito ai delitti di furto oggetto della decisione
art. 625 c.p.
riferimento implicito all’aggravante del furto commesso da più persone e alla contestata aggravante del danno di rilevante valore
art. 56 c.p.
riferimento implicito al tentativo di furto
art. 336 c.p.p.
norma implicata dal tema della querela, la cui validità è stata ritenuta sussistente secondo il favor querelae
Massime di principio
- In materia di querela, opera il principio del favor querelae: in caso di dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso di attribuire loro efficacia piuttosto che di negarla.
- La querela può essere validamente proposta anche da chi abbia un potere di fatto sulla cosa, non occorrendo necessariamente un titolo formale, quando dal contesto risulti la volontà di attivare validamente l’azione penale.
- La censura che si limiti a contestare la validità della querela, senza confrontarsi con l’orientamento consolidato che privilegia l’interpretazione conservativa dell’atto, è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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