Sentenza del 28/03/2018 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Poteri istruttori del collegio giudicante - Nullità della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della sentenza perché il collegio giudicante di primo grado aveva disposto d'ufficio l'acquisizione del processo verbale di constatazione (PVC), non allegato agli atti impugnati e mai portato a conoscenza del contribuente prima dell'emissione degli avvisi di accertamento. Tale acquisizione avrebbe consentito al giudice di colmare una carenza probatoria imputabile all'Ufficio, in violazione del principio di terzietà del giudice e del diritto di difesa.
La decisione
La sentenza è stata ritenuta nulla. Il giudice tributario di primo grado, dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, non può utilizzare i propri poteri istruttori per sanare l'omessa produzione o comunicazione di un documento fondamentale da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'acquisizione d'ufficio del PVC, mai previamente conosciuto dal contribuente, ha quindi determinato una violazione dei limiti dei poteri giudiziali e delle garanzie del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione, nella parte relativa ai poteri istruttori del giudice tributario, è stata abrogata dall'art. 3-bis del d.l. 203/2005. Dopo l'abrogazione, il giudice non può supplire alle carenze probatorie dell'Amministrazione acquisendo d'ufficio documenti essenziali non prodotti o non comunicati al contribuente.
Art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203
Ha abrogato il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, rafforzando la terzietà del giudice tributario e impedendogli di sostituirsi all'Ufficio nell'attività di ricerca e produzione della prova.
Massime di principio
- Il giudice tributario deve mantenere una posizione terza e imparziale: non può acquisire d'ufficio documenti per colmare una carenza probatoria imputabile all'Amministrazione.
- Gli atti posti a fondamento dell'accertamento devono essere prodotti e portati tempestivamente a conoscenza del contribuente, così da consentire un'effettiva difesa e il contraddittorio.
- L'acquisizione giudiziale di un documento mai conosciuto dal contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo può determinare la nullità della sentenza, soprattutto quando il documento sia decisivo per la controversia.
- L'Ufficio ha l'onere di produrre nel processo gli elementi probatori su cui fonda la pretesa tributaria; tale onere non può essere trasferito al giudice mediante iniziative istruttorie sostitutive.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se il documento acquisito d'ufficio fosse già nella disponibilità del contribuente, se sia stato ritualmente prodotto dall'Ufficio e se l'acquisizione abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.
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