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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24604/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cozzella ha impugnato l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere, lamentando genericità e inaffidabilità della "chiamata in correità" del collaboratore Bartolomeo (che inizialmente non lo aveva indicato), la scarsa consistenza temporale e probatoria delle conversazioni intercettate e presunte incongruenze con le dichiarazioni di altri collaboratori (Tarullo, Frisarri, Marchello) che non avrebbero indicato il Cozzella come responsabile di piazze di spaccio; in sostanza chiedeva che venisse esclusa la gravità indiziaria rispetto al ruolo associativo a lui contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, coerente e priva di macroscopiche illogicità; ha ricordato il perimetro del sindacato di legittimità (non può rivedere la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito) e confermato che, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità indiziaria. Il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni del collaboratore Bartolomeo, il riconoscimento fotografico, i riscontri dei controlli sul territorio e le intercettazioni che indicavano ruoli nel ritiro dei proventi, nella gestione delle forniture e nella disponibilità di utenze del gruppo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro e ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso in cassazione contro le ordinanze; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per mera rivalutazione dei fatti.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata come regola procedurale relativa al contenuto del ricorso in cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio per valutare il vizio di motivazione: la Corte precisa che il vizio deve essere riconducibile alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione per essere rilevante in cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sui requisiti della misura cautelare (gravità indiziaria); la Corte ribadisce che il giudizio cautelare richiede probabilità e non certezza, e che il termine "indizi" assume qui valenza coerente con la natura del giudizio cautelare.

  • art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.

    Citato per distinguere il diverso significato del termine "indizi" tra giudizio probatorio e giudizio cautelare: nell'art. 192 ha funzione diversa rispetto all'art. 273.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione di cassazione non comporta la liberazione, affinché siano adottati gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non serve a rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito.
  • Ai fini cautelari la "gravità indiziaria" richiede una probabilità qualificata di responsabilità e non la certezza richiesta nel giudizio di merito: elementi indiziari anche se non numerosi o di breve durata possono essere sufficienti se ricostruiscono un sistema e trovano riscontri.
  • La chiamata in correità (dichiarazione di un collaboratore) può essere valorizzata se è supportata da riscontri oggettivi (controlli sul territorio, intercettazioni, riconoscimento fotografico, rapporti stabili con altri esponenti del gruppo); eventuali discrepanze con altre dichiarazioni non escludono automaticamente la rilevanza probatoria.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per "travisamento della prova" è necessario indicare con precisione: l'atto processuale omesso o travisato, il dato fattuale concreto incompatibile con la decisione impugnata, la prova della verità di tale dato e le ragioni per cui esso compromette decisivamente la motivazione.
  • La durata limitata delle condotte osservate non esclude, di per sé, l'appartenenza associativa se gli elementi dimostrano l'esistenza di un sistema collaudato al quale l'agente ha fatto riferimento anche implicitamente.
  • La parte soccombente in sede di cassazione può essere condannata a spese e a sanzione pecuniaria se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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