Cassazione Penale, Sentenza n. 16231/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/08/2021 della Corte d'appello di Genova che aveva respinto la richiesta di restituzione del termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia il 18/03/2021. Il difensore aveva effettuato ripetuti accessi in cancelleria (registro cartaceo mod. 30) tra metà maggio e oltre metà luglio 2021, ottenendo notizie che risultava il mancato deposito della motivazione; solo il 30/07/2021 la cancelleria comunicava telefonicamente che la sentenza era stata depositata il 12/05/2021 ma non "scaricata" e quindi non annotata né sul registro cartaceo né sul SICP, i quali furono aggiornati rispettivamente il 30/07/2021 e il 02/08/2021. Si deduceva dunque un errore amministrativo/omessa annotazione che aveva impedito al difensore di esercitare tempestivamente l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l'errata informazione fornita dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza può integrare causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione del termine per impugnare, purché il fatto ostativo sia provato rigorosamente. Nel caso di specie la documentazione prodotta (mancata registrazione del deposito, aggiornamenti successivi del registro e del SICP, riscontro telefonico) è stata ritenuta pertinente e sufficiente a dimostrare l'errore amministrativo e le conseguenti errate notizie fornite al difensore. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al processo di cassazione (contestuale indicazione procedurale nel fascicolo).
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014; Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015)
Principio consolidato secondo cui l'errata informazione della cancelleria sull'omesso deposito della sentenza può costituire forza maggiore giustificativa della restituzione del termine, ma l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il fatto ostativo e non può limitarsi a mere dichiarazioni proprie o di altri difensori.
Principio di 'forza maggiore' giurisprudenziale
Interpretazione operata dalla Corte: l'errore amministrativo della cancelleria (mancata annotazione/"scaricamento" del deposito) rientra nelle ipotesi in cui si può riconoscere la restituzione per impedimento non imputabile alla parte, se dimostrato con elementi oggettivi.
Massime di principio
- La mancata annotazione del deposito di una sentenza da parte della cancelleria può costituire causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione dei termini per impugnare, ma occorre prova rigorosa e documentale dell'errore amministrativo.
- Non sono sufficienti solo le dichiarazioni del difensore: bisogna conservare e produrre riscontri oggettivi (annotazioni successive del registro, timestamp del sistema informatico SICP, comunicazioni scritte o documentabili della cancelleria, registrazioni di accessi in cancelleria, telefonate annotate).
- Il fatto che il difensore non abbia accesso diretto a sistemi informatici interni (es. SICP) non esonera la cancelleria dall'accuratezza dell'informazione fornita agli utenti; le notizie fornite dagli uffici rilevano se comprovano l'errore amministrativo.
- In presenza di elementi oggettivi che dimostrino l'errore amministrativo, il giudice di merito deve valutare la pertinenza di tali elementi e non rigettare la richiesta per rilievi formali irrilevanti rispetto al nucleo probatorio (es. richiamo al fatto che il deposito non richiede avviso alle parti).
- Per minimizzare il rischio: dopo la pronuncia di una sentenza, il difensore dovrebbe effettuare tempestive verifiche in cancelleria, richiedere conferme scritte quando possibile, annotare date e modalità degli accessi e conservare ogni elemento che possa documentare un'eventuale omissione o ritardo nell'annotazione del deposito.
- Se il giudice di merito respinge la restituzione senza adeguata valutazione degli elementi probatori sull'errore amministrativo, è possibile ricorrere per Cassazione per vizio di valutazione e applicazione del principio relativo alla forza maggiore.
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