Risoluzione n. 321 del 9/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 321/E del 9 novembre 2007 chiarisce che, nel caso di cessioni intracomunitarie originariamente fatturate con partita IVA spagnola ma da riqualificare come triangolazioni con cedente belga, i cessionari italiani non devono integrare le nuove fatture né applicare l’art. 26 del DPR 633/1972 alle note di credito; devono invece correggere i modelli Intrastat con un Intra 2-ter e annotare la variazione sui registri, senza sanzioni.
Rettifica di fatture e modelli Intrastat per acquisti intracomunitari
Rettifica di fatture e Intrastat in operazioni intracomunitarie riqualificate
La risoluzione esamina la regolarizzazione, ai fini IVA e Intrastat, di operazioni di acquisto/cessione intracomunitaria effettuate negli anni 2005 e 2006 da una società belga identificata IVA in Spagna e in Italia. Il tema centrale è se i cessionari italiani debbano registrare le note di credito e le nuove fatture emesse a seguito della riqualificazione delle operazioni come triangolazioni comunitarie.
Fatti rappresentati nell'istanza
ALFA S.A., società di diritto belga, operava tramite partita IVA spagnola acquistando da un fornitore spagnolo beni poi rivenduti a clienti italiani. In origine le operazioni erano state fatturate dalla posizione IVA spagnola come cessioni intracomunitarie, con presentazione degli elenchi Intrastat in Spagna, mentre i clienti italiani avevano integrato e registrato le fatture come acquisti intracomunitari.
Secondo l'Amministrazione finanziaria spagnola, però, il trasporto non era stato curato né da ALFA né dai clienti italiani e quindi le operazioni dovevano essere qualificate come triangolazioni intracomunitarie tra fornitore spagnolo, ALFA belga e cessionari italiani, con questi ultimi quali debitori dell'imposta.
Modalità di regolarizzazione prospettate
La regolarizzazione descritta nell'istanza prevedeva:
- emissione da parte del fornitore spagnolo di note di credito verso ALFA con partita IVA spagnola e, contestualmente, di nuove fatture verso ALFA con partita IVA belga;
- emissione da parte di ALFA spagnola di note di credito verso i cessionari italiani, per annullare le cessioni originarie;
- emissione da parte di ALFA belga di nuove fatture di cessione intracomunitaria verso i clienti italiani, da considerare debitori dell'imposta;
- rettifica degli elenchi Intrastat già presentati in Spagna e in Belgio.
Tesi del contribuente
La società istante sosteneva che i cessionari italiani non dovessero:
- considerare ai fini IVA le note di credito emesse da ALFA spagnola;
- integrare e registrare le nuove fatture emesse da ALFA belga;
- limitandosi invece a rettificare i modelli Intrastat, sostituendo la partita IVA spagnola con quella belga.
A sostegno di tale impostazione, richiamava l'art. 26, secondo comma, del DPR 633/1972 e la circolare 23 febbraio 1994, n. 13-VII, par. 10.3 lett. b), secondo cui, per le variazioni in diminuzione di acquisti intracomunitari, l'operatore nazionale avrebbe facoltà di annotare la variazione direttamente nei registri IVA. L'istante riteneva inoltre che la nuova fattura non dovesse essere integrata perché ciò implicherebbe un nuovo acquisto mai avvenuto.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ricostruisce la disciplina degli scambi intracomunitari richiamando il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e il rinvio generale dell'art. 56 al DPR 633/1972. In particolare esamina la procedura di regolarizzazione dell'art. 26 del DPR 633/1972 e chiarisce che essa non è applicabile al caso concreto.
La ragione è che non viene meno la cessione intracomunitaria verso il soggetto nazionale e non muta il cedente in senso civilistico: anche se l'operazione viene rettificata, il soggetto cedente resta ALFA belga. Per evitare modifiche meramente formali di operazioni già registrate e per le quali l'imposta è già stata assolta, il soggetto italiano può limitarsi ad annotare a margine dei registri contabili la modifica della posizione IVA del cedente e conservare le nuove fatture di variazione insieme a quelle originarie.
Adempimenti richiesti ai cessionari italiani
Per i cessionari italiani la risoluzione indica che è necessario:
- rettificare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari presentando un modello Intra-2 ter;
- modificare le indicazioni originariamente fornite, secondo le specifiche della Sezione 2 del D.M. 27 ottobre 2000;
- annotare sui registri contabili la variazione della posizione IVA del cedente e conservare in allegato le fatture rettificate.
Non è invece richiesta la nuova integrazione e registrazione delle fatture emesse da ALFA belga, né l'applicazione della procedura ordinaria di variazione ex art. 26 DPR 633/1972.
Sanzioni e tutela dell'affidamento
L'Agenzia esclude l'irrogazione di sanzioni a carico degli acquirenti italiani, rilevando che essi si erano comportati correttamente al momento delle operazioni originarie e che la correzione deriva da un'iniziativa dell'autorità fiscale estera, per esigenze di coordinamento e controllo degli scambi intracomunitari.
Viene inoltre richiamato l'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che esclude le sanzioni in presenza di violazioni meramente formali, prive di debito d'imposta e non pregiudizievoli per l'attività di controllo. La risoluzione ricomprende tra le irregolarità non sanzionabili anche quelle di natura statistica, in coerenza con la circolare n. 317/1995 sulla regolarizzazione degli adempimenti Intrastat ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 41 del 1995.
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