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Risoluzione

Risoluzione n. 324 del 9/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 324/2007 chiarisce il regime fiscale dell'indennità "una tantum" sostitutiva di pensione maturata dai dipendenti delle Camere di commercio iscritti ai fondi di previdenza a capitalizzazione: per le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 si applica la disciplina previgente dell'art. 17, comma 2, TUIR, mentre per quelle maturate dal 1 gennaio 2001 si applica l'art. 19, comma 2, TUIR. Viene inoltre precisato che il limite del 4% non esclude integralmente la detassazione parziale e che le anticipazioni per causali specifiche non fanno venir meno il beneficio.

Tassazione dell'indennità sostitutiva di pensione per il personale CCIAA ex art. 19, comma 2, TUIR

Tassazione dell’indennità sostitutiva di pensione per il personale CCIAA

La Risoluzione affronta il trattamento fiscale dell’indennità di anzianità corrisposta al dipendente camerale iscritto ai fondi di previdenza a capitalizzazione, qualificata come indennità "una tantum" sostitutiva di pensione e riconducibile alle somme di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), TUIR. Il documento distingue il regime applicabile alle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 da quello relativo alle quote maturate dal 1 gennaio 2001.

Quesito dell’ente interpellante

La Camera di commercio chiede conferma che:

  • per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applichi la disciplina del previgente art. 17, comma 2, TUIR;
  • per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applichi l’art. 19, comma 2, TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000.

In particolare, l’ente domanda anche se:

  • il superamento del limite del 4% previsto dal previgente art. 17, comma 2, comporti la perdita totale della detassazione parziale oppure solo la tassazione dell’eccedenza;
  • la possibilità, prevista dal regolamento del fondo, di concedere anticipazioni per specifiche causalità, come acquisto o manutenzione dell’alloggio, escluda il beneficio fiscale.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, l’indennità corrisposta al personale camerale che non ha optato per il CPDEL costituisce un’indennità aggiuntiva ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), TUIR. Per la determinazione dell’imponibile:

  • le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 restano soggette al previgente art. 17, comma 2;
  • le somme maturate dal 1 gennaio 2001 ricadono nell’art. 19, comma 2.

L’ente ritiene inoltre che:

  • il limite del 4% vada verificato sulla contribuzione annua a carico del lavoratore rispetto alla retribuzione annua al netto dei contributi obbligatori;
  • il superamento della soglia comporti l’assoggettamento a tassazione solo della parte eccedente;
  • la presenza di anticipazioni non periodiche per causali specifiche non incida sulla detassazione parziale, poiché la norma intende evitare soltanto anticipazioni periodiche assimilabili a mensilità ordinarie.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il quadro normativo applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata e precisa che, per il settore pubblico, rientrano in tale categoria anche gli emolumenti erogati da fondi o casse di previdenza che integrano il trattamento di fine rapporto.

Viene ricordato che il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47:

  • ha modificato l’art. 19, comma 2, TUIR;
  • ha previsto l’applicazione delle nuove disposizioni alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le anticipazioni, e alle altre indennità e somme maturate dal 1 gennaio 2001.

Alle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 continua invece ad applicarsi la disciplina previgente dell’art. 17, comma 2, TUIR.

Regime fiscale delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000

Per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, l’Agenzia conferma che l’imponibile è determinato al netto dei contributi versati dal lavoratore, secondo il previgente art. 17, comma 2, TUIR.

Inoltre, chiarisce che:

  • la detassazione parziale non viene meno per il solo fatto che la contribuzione a carico del lavoratore superi il 4%;
  • il limite del 4% opera nel senso che la quota di contribuzione annua detassabile non può comunque eccedere tale soglia;
  • l’eventuale eccedenza deve essere ricompresa nella base imponibile.

Anticipazioni previste dal regolamento del fondo

L’Agenzia ritiene soddisfatta anche la condizione relativa all’assenza di clausole che consentano anticipazioni periodiche, pur in presenza di previsioni regolamentari che ammettono anticipazioni per causali specifiche, come:

  • acquisto dell’alloggio destinato ad abitazione;
  • manutenzione o migliorie dell’alloggio.

Secondo il documento, la ratio della limitazione normativa è evitare elusioni mediante accantonamenti di retribuzione detassata da redistribuire periodicamente sotto forma di anticipazioni.

Conclusione dell’Agenzia

La soluzione dell’ente interpellante viene sostanzialmente condivisa:

  • l’art. 19, comma 2, TUIR si applica alle somme maturate dal 1 gennaio 2001;
  • il previgente art. 17, comma 2, TUIR si applica agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000;
  • la detassazione parziale opera nei limiti indicati dalla norma, senza perdita totale del beneficio per il solo superamento del 4%;
  • la previsione di anticipazioni per specifiche causali non esclude la disciplina agevolativa.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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