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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28729/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione per più reati tributari, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sostenendo che mancassero "atti fraudolenti" perché gli atti dispositivi erano tracciabili e ricostruibili. Con il secondo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione della motivazione sulla fraudolenza della condotta e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici travisamenti della prova, e perché tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo corretto l'esistenza di una complessiva operazione fraudolenta: costituzione di ditte individuali e società intestate a prestanomi, rapido avvicendamento nella gestione della medesima attività economica, omesso versamento dell'IVA e svuotamento dei conti correnti prima dell'avvio delle procedure esattoriali, con pregiudizio per il recupero dei tributi. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego della sospensione condizionale sulla base di una prognosi negativa di recidiva, desunta dalla pluralità dei fatti delittuosi e dalla struttura articolata del meccanismo fraudolento. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Integra la fattispecie la complessiva sequenza di operazioni societarie e finanziarie preordinate a rendere inefficace la riscossione, non essendo necessario che gli atti siano occultati se, nella loro concatenazione, realizzano un disegno fraudolento idoneo a pregiudicare il recupero delle imposte.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata tra i capi di condanna per omesso versamento IVA, senza specifici approfondimenti motivazionali nel testo.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata tra i capi di condanna, senza specifiche questioni affrontate nella motivazione riportata.

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale è stata negata sulla base di una prognosi negativa di non reiterazione del reato, valorizzando pluralità dei fatti e struttura del meccanismo fraudolento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, gli "atti fraudolenti" possono essere integrati da una pluralità di operazioni societarie e finanziarie, anche formalmente tracciabili, se la loro concatenazione rivela un disegno volto a sottrarre beni alla garanzia del fisco e a pregiudicare l'attività di riscossione.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze di merito, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e motivatamente disatteso le difese e non siano indicati specifici travisamenti della prova.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia sorretto da una prognosi negativa di futura commissione di reati, desunta dalla pluralità dei fatti delittuosi e dalla struttura organizzata e articolata della condotta criminosa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoOmesso versamentoOmessa dichiarazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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