Sentenza n. 148/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste -OMISSIS- D.A.Spo, del 14 maggio 2025, notificato il 15 maggio 2025, con il quale è stato vietato di accedere, per anni 5 (cinque), in tutti i luoghi, nel territorio nazionale ed estero, in cui si svolgono incontri di calcio o pallacanestro a livello professionistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Trieste, della durata di cinque anni, con divieto di accesso alle manifestazioni professionistiche di calcio e pallacanestro e obbligo di presentazione presso la Questura durante le partite della Pallacanestro Trieste
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, sostenendo che la condotta contestata non fosse riconducibile alla fattispecie normativa. A suo avviso, il comportamento si sarebbe limitato all'esposizione o all'utilizzo di espressioni ingiuriose e provocatorie nei confronti della tifoseria avversaria, senza concretizzarsi in episodi di violenza, minaccia o intimidazione e senza determinare un effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il DASPO sia una misura di prevenzione, svincolata dall'accertamento della responsabilità penale, per la cui adozione è sufficiente che, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, risulti secondo una logica probabilistica del "più probabile che non" una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. Nel caso concreto, la documentazione della DIGOS e i filmati hanno evidenziato che il ricorrente, insieme ad altri tifosi, aveva attraversato i settori dell'impianto tentando di raggiungere quello della tifoseria ospite, non arretrando sino all'interposizione della polizia e ponendo in essere gesti e urla provocatorie. La condotta aveva imposto la rimodulazione del dispositivo di sicurezza e l'intervento del Reparto Mobile, risultando quindi finalizzata a provocare possibili scontri e idonea a destabilizzare l'ordine pubblico. Il Questore ha inoltre legittimamente valorizzato due precedenti DASPO, risalenti al 2009 e al 2010, quali elementi indicativi di una personalità incline alla reiterazione di condotte pericolose. Il Collegio ha escluso violazioni di legge, illogicità o irragionevolezza, rilevando l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e il corretto bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico e l'interesse individuale all'accesso alle manifestazioni sportive. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico
La disposizione consente l'adozione del DASPO anche in funzione preventiva, quando elementi di fatto dimostrino una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 6, comma 1, lettera a), l. 13 dicembre 1989, n. 401
coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza
La lettera a) individua le circostanze di riferimento richiamate dalla fattispecie di cui alla lettera b).
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della memoria depositata dal ricorrente in vista dell'udienza di merito; il testo non enuncia una specifica interpretazione della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Ai fini dell'adozione del DASPO è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo una valutazione probabilistica del "più probabile che non", circa l'attribuibilità al soggetto di una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
- La condotta rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989 non deve necessariamente consistere in una violenza già consumata: sono sufficienti comportamenti provocatori o di incitamento concretamente idonei a creare situazioni di allarme o pericolo e a turbare l'ordine pubblico durante una manifestazione sportiva.
- Nell'esercizio del potere di DASPO il Questore dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, oltre che dell'effettiva riconducibilità dei fatti alla fattispecie normativa.
- I precedenti DASPO possono essere valorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza, anche se risalenti, quali elementi sintomatici dell'inclinazione del destinatario a reiterare condotte pericolose per l'ordine pubblico, purché siano considerati insieme a fatti specifici e concretamente documentati.
- La valutazione di pericolosità sottesa al DASPO deve bilanciare l'interesse pubblico prevalente alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini con l'interesse privato ad accedere alle manifestazioni sportive.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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