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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.10.2025 - resa all'esito dell'espletamento della procedura indetta per la copertura di 23 posti vacanti con riferimento alla qualifica di “Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione” nella parte in cui ha collocato il Dott. Francesco Barracca al 25° posto della graduatoria concorsuale (con 12,8 punti), con conseguente impossibilità di ricoprire il ruolo di Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione; dei Decreti del Ministero della Giustizia del 23.10.2025, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15.11.2025, recanti il trasferimento all'Ufficio del Massimario e del Ruolo dei vincitori del concorso per la copertura dei 23 posti vacanti con riferimento alla qualifica di “Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione” , ivi inclusi degli odierni controinteressati; degli atti di immissione o presa di possesso da parte degli odierni controinteressati dei posti di Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo, ove intervenuti; delle valutazioni, dei giudizi, dei pareri e di ogni altro atto istruttorio comunque denominato (ancorché non conosciuto), sottesi alla delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.10.2025; in particolare, del parere motivato espresso dalla Commissione tecnica prevista dall'art. 12-bis, comma 2, D.lgs. n. 160/2006, in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme del Dott. Barracca, nonché delle valutazioni e dei verbali della Terza Commissione del CSM e degli altri Organi preposti, in ordine alle attitudini e al merito; delle valutazioni, dei giudizi e dei pareri (non conosciuti) espressi dalla Terza Commissione delle attitudini e del merito sulla posizione dell'odierno esponente; della graduatoria finale; delle proposte di assegnazione ai posti di Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione dei primi 23 candidati, ove intervenute; dei provvedimenti di assegnazione ai posti di Magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione dei primi 23 candidati, ove intervenuti; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202514092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Plenum del CSM che aveva collocato il ricorrente al 25° posto della graduatoria, nonché gli atti ministeriali di trasferimento e assegnazione dei vincitori e gli atti istruttori della procedura

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 ottobre 2025, nella parte in cui lo aveva collocato al 25° posto, con 12,8 punti, impedendogli di rientrare nei 23 posti disponibili per la qualifica di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Ha inoltre impugnato i decreti del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2025, gli eventuali atti di immissione o presa di possesso dei controinteressati, la graduatoria finale, gli atti istruttori e le valutazioni della Commissione tecnica, della Terza Commissione del CSM e degli altri organi competenti, deducendo l'illegittimità della valutazione della propria capacità scientifica e di analisi delle norme, nonché delle valutazioni relative ad attitudini e merito. Il testo non riporta l'articolazione specifica dei motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente è stato trasferito all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione con delibera del Plenum del 3 dicembre 2025. Avendo così conseguito il bene della vita perseguito, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., come richiamato dalla disciplina processuale applicabile, compensando integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio e avviso alle stesse.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione adotta un provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dal conseguimento, in corso di giudizio, dell’utilità sostanziale richiesta, il giudice può definire il processo senza esaminare i vizi dedotti e compensare le spese in presenza delle condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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