Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di classe della 5AMP dell’I.T.S.T. “J.F. Kennedy” di Pordenone del 6 giugno 2026, nella parte in cui ha deliberato la non ammissione del ricorrente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026; - della pagella del 6 giugno recante l'esisto "l'alunno non è stato ammesso all'esame di maturità"; - del voto numerico 3 attribuito in data 19 gennaio 2026 in Sistemi e Automazione e di ogni atto presupposto.

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale e pagella recanti la non ammissione all'esame di Stato, nonché voto numerico 3 nella disciplina Sistemi e Automazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe che, a maggioranza, ne aveva disposto la non ammissione all'esame di Stato, unitamente alla pagella e al voto 3 attribuito in Sistemi e Automazione. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità del verbale di scrutinio per l'incerta composizione del collegio, l'indeterminabilità del numero dei votanti e dei voti favorevoli e l'omessa verbalizzazione del giudizio motivato del docente di Religione cattolica, ove il relativo voto fosse stato potenzialmente determinante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 62 del 2017 e dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 249 del 1998, sostenendo che il voto 3 non fosse il risultato di una verifica degli apprendimenti, ma una sanzione dissimulata irrogata in conseguenza del rifiuto di sottoporsi a un'interrogazione non calendarizzata. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 62 del 2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 54 del 2026, per omessa valutazione globale e personalizzata del percorso scolastico, richiamando anche il superamento del test TOLC-I con il punteggio di 33,25/50. In via cautelare aveva chiesto l'ammissione provvisoria all'esame di Stato, ottenuta con decreto monocratico.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. In esecuzione della misura cautelare monocratica, lo studente era stato ammesso con riserva e aveva sostenuto le prove dell'esame di Stato, superandolo con la votazione di 60/100. Il Collegio ha applicato il principio del cosiddetto assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza in materia di esami di maturità: il superamento dell'esame da parte del candidato ammesso con riserva assorbe il precedente giudizio sfavorevole di non ammissione, poiché la Commissione d'esame esprime una valutazione sintetica e conclusiva sulle prove e sull'intero percorso scolastico. Anche il punteggio minimo di 60/100 attesta in modo definitivo il conseguimento della maturità e costituisce una sopravvenienza favorevole incompatibile con la persistenza di un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione della non ammissione. Il Tribunale ha dato atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale più restrittivo, ma lo ha ritenuto non applicabile al caso concreto. Le spese di lite sono state compensate per la natura e le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo l'avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    istanza cautelare monocratica

    È stato applicato per disporre l'ammissione con riserva dello studente alle prove dell'esame di Stato, in ragione dell'imminenza della prima prova.

  • d.lgs. n. 62 del 2017

    art. 13, comma 2, lett. d)

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di considerare il percorso scolastico ai fini dell'ammissione all'esame; il Tribunale non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • art. 4, comma 3, d.P.R. n. 249 del 1998

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la natura sostanzialmente sanzionatoria del voto 3; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • O.M. n. 54 del 2026

    art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 62 del 2017 e O.M. n. 54 del 2026

    È stata richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione globale e personalizzata del percorso scolastico; il Tribunale non ha deciso il motivo nel merito.

Massime di principio

  • Il superamento dell'esame di Stato da parte di uno studente ammesso con riserva dal giudice costituisce, di regola, una sopravvenienza favorevole idonea ad assorbire il precedente giudizio di non ammissione impugnato e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
  • L'esito positivo dell'esame di Stato esprime una valutazione globale e conclusiva della Commissione sulle prove sostenute e sull'intero percorso scolastico dello studente; tale valutazione rende non attuale l'interesse a contestare autonomamente il precedente scrutinio di non ammissione.
  • Anche la votazione minima di 60/100 attesta in modo definitivo il conseguimento del titolo di maturità e può determinare l'improcedibilità del ricorso contro la non ammissione, quando lo studente abbia sostenuto l'esame in forza di un'ammissione giudiziale con riserva.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.