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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12706/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione avverso la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato disposta quale sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorso per cassazione si fondava su quattro motivi: 1) nullità per mancata nomina di interprete (violazione artt. 143 e 173 cod. proc. pen.); 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 per interpretazione restrittiva dei concetti di "parente" e di "convivenza" e per non aver riconosciuto rilevanza ai legami affettivi ai sensi di CEDU art.8 e Carta di Nizza; 3) omesso esame della documentazione prodotta a prova dei legami familiari stabili; 4) violazione di artt. 8 CEDU, 7 Carta di Nizza e 117 Cost. per mancato bilanciamento tra misura espulsiva e diritti fondamentali (vita familiare).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché il ricorrente non aveva sollevato l'assenza dell'interprete in udienza e, ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p., la nullità non era stata tempestivamente eccepita; inoltre non è stato dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla mancanza dell'interprete. Sugli altri motivi la Corte ha confermato il corretto ragionamento del Tribunale di sorveglianza: richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha osservato che per far rilevare la causa ostativa prevista dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 (convivenza con parente entro il secondo grado o legami affettivi rilevanti) è necessaria la prova di un rapporto di convivenza effettivo e di indici esterni apprezzabili; non risultando provata la convivenza né altri elementi concreti (mai convissuto, assenza di colloqui/caratteri di inserimento sociale provati), il Tribunale ha legittimamente ritenuto che non sussistessero i presupposti ostativi all'espulsione. La Corte ha altresì richiamato la modifica normativa (d.l. 21/10/2020, n.130 conv. L.18/12/2020 n.173) che amplia il giudizio includendo legami affettivi, l'inserimento sociale e la durata del soggiorno, ma ha sottolineato che anche dopo tale modifica occorre valutare l'effettività dei legami; nel caso concreto tale valutazione ha dato esito negativo. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 16, comma 5

    Consente l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione; la valutazione dell'adozione di tale misura richiede che il giudice consideri le conseguenze dell'allontanamento sulla vita privata e familiare dell'interessato, tenendo conto anche delle indicazioni dettate dall'art. 19 T.U.I.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 19 (modificato dal d.l. 21/10/2020, n.130, conv. L. 18/12/2020, n.173)

    «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute ... Ai fini della valutazione del rischio di violazione ... si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno ... nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»

    La modifica amplia gli elementi da considerare, includendo legami affettivi e l'inserimento sociale; tuttavia la Corte richiede prova dell'effettività dei legami (convivenza o indici esterni apprezzabili) per escludere l'espulsione, e applica un giudizio di bilanciamento tra diritto alla vita familiare e esigenze di ordine pubblico/sicurezza.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 8

    Riconosciuto come parametro che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare; serve come principio di bilanciamento nella valutazione ex art. 19 T.U.I., ma non automatizza il divieto di espulsione senza prova concreta di compromissione dei legami familiari.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - art. 7

    Richiamata come riferimento di protezione della vita familiare; impone che il giudice valutatore consideri gli effetti dell'espulsione sui diritti fondamentali dell'interessato.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 117

    Richiama l'obbligo di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (tra cui CEDU) nella valutazione dei diritti fondamentali.

  • Codice di procedura penale - artt. 143, 173, 182, 606, 616

    Art. 143/173 invocati in relazione alla nomina dell'interprete; la Corte ha richiamato l'art. 182, comma 2 (decorso per eccepire la nullità) per affermare la perdita della relativa doglianza non sollevata in udienza. Art. 606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione; art. 616 dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La mancata nomina o presenza dell'interprete va eccepita immediatamente (in udienza) o si considera tempestivamente dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; se non rilevata tempestivamente la censura è inammissibile salvo specifico e provato pregiudizio.
  • Dopo la modifica normativa del 2020, il giudice deve tener conto non solo dei legami tipizzati (es. convivenza matrimoniale) ma anche di legami affettivi e dell'inserimento sociale; tuttavia la mera dichiarazione non basta: occorre prova dell'effettività del rapporto attraverso indici esterni (convivenza reale, colloqui, prove di vita comune, durata del soggiorno, integrazione lavorativa/strumenti sociali).
  • Per contrastare un provvedimento di espulsione adottato come alternativa alla detenzione il ricorrente deve fornire documentazione concreta e specifica (atti di convivenza, testimonianze, prove di rapporti stabili, visite carcerarie, elementi di integrazione sociale e durata della permanenza) che consentano al giudice di operare il bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 T.U.I.
  • La giurisprudenza applica un criterio di apprezzamento esterno ed oggettivo dei legami familiari: la semplice affermazione di rapporti familiari o affettivi, senza riscontri esterni, difficilmente impedisce l'espulsione.
  • Anche se l'ordinamento riconosce la rilevanza dei diritti fondamentali, essi devono essere bilanciati con ragioni di ordine e sicurezza pubblica; l'esito dipende dalla concreta valutazione caso per caso.

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