Cassazione Penale, Ordinanza n. 11398/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Il primo motivo era formalmente diretto contro l'affermazione di responsabilità per il capo A/2 dell'imputazione e denunciava erronea applicazione della legge penale, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproduceva le censure già formulate in appello e già disattese in una situazione di doppia conforme; inoltre mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e denunciava analoga erronea applicazione della legge penale; la Corte lo ha giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua e non illogica, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi per escludere le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, attività estranea al giudizio di legittimità, anche in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio; il ricorso deve denunciare specifici vizi di legittimità e non limitarsi a riproporre censure di merito.
art. 591 c.p.p.
La riproposizione generica e non specifica di motivi già esaminati e disattesi in appello può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 216 l. fall.
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito della qualificazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 217 l. fall.
La sentenza impugnata aveva altresì confermato la responsabilità per bancarotta semplice; anche su tale profilo il ricorso non è stato scrutinato nel merito per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, la critica che non individui puntuali travisamenti di prova o specifici vizi di legittimità si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, non ammessa in cassazione.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza l'obbligo di esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli dedotte dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso si fonda esclusivamente su una diversa lettura delle prove, senza specificare un vizio di legittimità, la censura è estranea al sindacato della Corte di cassazione.
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