Sentenza del 14/01/2016 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava gli avvisi di intimazione di pagamento relativi a cartelle per IRPEF, IVA e IRAP degli anni 2005-2006, deducendo l'assenza o nullità degli atti presupposti, vizi di notificazione, difetto di motivazione, mancata produzione degli originali della cartella e della relata e illegittimità della notificazione dell'intimazione tramite servizio postale. In appello contestava inoltre la produzione di nuovi documenti da parte di Equitalia e disconosceva la sottoscrizione riportata sulla relata di notifica, dichiarando di avere presentato una denuncia-querela penale.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto provato, sulla base della copia della relata prodotta da Equitalia, che la cartella presupposta fosse stata regolarmente notificata a mani proprie e non fosse stata impugnata nei termini, divenendo definitiva. Ha affermato che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall'art. 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992 anche per documenti preesistenti e già disponibili. La copia della relata è stata considerata utilizzabile, non essendo necessario depositare l'originale in assenza di una specifica contestazione della sua conformità. Il disconoscimento della sottoscrizione avrebbe richiesto la proposizione di una formale querela di falso davanti al giudice civile; la semplice denuncia-querela presentata ai Carabinieri non è stata ritenuta equipollente. Sono state inoltre respinte le censure sulla notificazione dell'intimazione tramite raccomandata direttamente da Equitalia. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.040, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992
La produzione di nuovi documenti è sempre consentita in appello nel processo tributario.
La disposizione consente di produrre in appello documenti non depositati in primo grado, anche se preesistenti e già disponibili, senza applicare le più restrittive regole del processo civile ordinario.
Art. 22, comma 5, D.lgs. 546/1992
In caso di contestazione della conformità della copia all'originale, il giudice può richiedere la produzione dell'originale. Nel caso concreto, tale contestazione specifica non è stata formulata.
Art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973
La notificazione degli atti della riscossione può avvenire anche mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica.
Art. 2697 c.c.
La decisione richiama implicitamente il principio dell'onere di contestazione: chi intende negare la conformità di una copia all'originale deve formulare una contestazione specifica, non una generica opposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, i documenti non prodotti in primo grado possono normalmente essere depositati anche se preesistenti e già disponibili; la controparte deve quindi esaminare e contestare tempestivamente la nuova documentazione.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica. Il semplice disconoscimento generico o la richiesta di produrre l'originale possono non essere sufficienti.
- Quando si contesta l'autenticità della propria firma su una relata o su un atto avente efficacia probatoria, è necessario proporre una formale querela di falso davanti al giudice competente; una denuncia penale presentata alle forze dell'ordine non la sostituisce.
- Se una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non viene impugnata entro i termini, diventa definitiva. Le contestazioni relative a vizi propri della cartella, agli importi, agli interessi o alle sanzioni non possono normalmente essere recuperate impugnando successivamente un'intimazione di pagamento.
- La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuata direttamente dall'agente della riscossione può essere valida; l'avviso di ricevimento può provare la consegna, la data e l'identità del destinatario o ricevente.
- L'assenza dell'originale della cartella o della relata non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: la copia può essere sufficiente, salvo una contestazione specifica della sua conformità o autenticità secondo le forme previste.
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